venerdì 6 gennaio 2012

Diritti flessibili nell’era dei feudi aziendali


di Alessandra Algostino
 

Considerazioni intorno all'accordo su democrazia e rappresentanza del 28 giugno 2011 e all'art. 8 della manovra finanziaria-bis (l. 148 del 2011)

 

 «Ogniqualvolta un notabile di Coketown si sentiva maltrattato – vale a dire, ogni volta che non gli si permetteva di fare il comodo suo e si avanzava l'ipotesi che potesse essere responsabile delle conseguenze dei suoi atti – si poteva star certi che costui se ne sarebbe uscito con la terribile minaccia che, piuttosto, avrebbe «gettato tutti i suoi beni nell'Atlantico»»

C. Dickens, Hard Times. For These Times, 1854[1]

 

Sommario. 1. Premessa; 2. Sul senso della Costituzione; 3. Il conflitto capitale-lavoro e la scelta della Costituzione; 4. Il mantra della competitività e la contrattazione collettiva aziendale; 5. Tregua sindacale versus diritto di sciopero; 6. I sindacati aziendali; 7. Diritti flessibili; 8. La derogabilità della legge; 9. Il lavoratore, novello vassallo dell'era  Marchionne

 

 

1. Premessa

Il 28 giugno 2011 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil siglano un accordo interconfederale in tema di "democrazia e rappresentanza": un titolo che riflette il contenuto solo se si è in vena di un'amara ironia. La storia della destrutturazione dei rapporti di lavoro è ormai lunga, dalle prime leggi sulla flessibilità al c.d. collegato lavoro[2], dalle concertazioni sul welfare[3] agli "accordi" di Pomigliano e Mirafiori[4]. Il lavoro, che la Costituzione disegna come strumento di dignità della persona e mezzo di emancipazione sociale[5], come fondamento della «Repubblica democratica»[6] e trait d'union fra democrazia politica e democrazia economica[7], è sempre più solo merce[8]. Il diritto dei lavoratori, che evoca non solo una condizione normativa, ma dei diritti, delle garanzie, che ha come soggetto non la vendita di mano d'opera quanto la vita delle persone[9], è mistificato nella retorica dei lavori[10], della competitività, della "libertà" contrattuale del singolo lavoratore. La precarietà si ammanta e diviene flessibilità, quando non vuole essere ancor più affascinante e si fa flexicurity; la piena occupazione è sostituita dalla «propensione ad assumere» che, nel quadro dell'«efficientamento del mercato del lavoro», passa «attraverso una nuova regolazione [n.d.r.: de-regolazione] dei licenziamenti»[11].

L'Accordo è un tassello del quadro complessivo, una lente che, attraverso uno sguardo privilegiato al sistema delle relazioni industriali, racconta del sorgere di una nuova era nei rapporti capitale-lavoro. 

Si legge nelle premesse dell'Accordo: «è obiettivo comune l'impegno per realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni».

Datori di lavoro e sindacati (nelle loro sigle maggiormente rappresentative a livello nazionale) concordano nel centrare le relazioni industriali sul profitto delle imprese (la loro competitività e produttività), nella prospettiva ordoliberale che da ciò possano discendere benefici per l'occupazione e le retribuzioni[12]. Si noti, incidenter, il riferimento non in senso ampio alle condizioni di lavoro ma alla sola retribuzione: se la retribuzione - una retribuzione che assicuri al lavoratore e alla sua famiglia «un'esistenza libera e dignitosa» (art. 36 Cost.) - è un elemento imprescindibile del rapporto di lavoro resta che lo status di lavoratore non si riduce allo scambio della propria produzione, materiale o immateriale che sia, con denaro.

Il rapporto di lavoro – nel costituzionalismo e nel diritto del lavoro del XX secolo (in specie della sua seconda metà) - non coinvolge solo aspetti patrimoniali, non è riducibile all'applicazione di una legge di mercato. Il lavoro nella Costituzione[13] è «mezzo necessario, per una parte, all'affermazione ed allo sviluppo della personalità, e per l'altra al progresso materiale e spirituale della società», realizzando la sintesi fra il principio personalistico e quello solidarista: così scriveva Mortati muovendo dal presupposto che era mutata «la concezione dei fini e della funzione dello Stato, non più solo garante delle libertà, chiamato com'è ad intervenire nella disciplina dei rapporti sociali per contrastare da una parte le prevaricazioni del potere economico e promuovere dall'altra una più equa distribuzione tra le classi dei beni della vita»[14].

Oggi il discorso sulla libertà si riduce sempre più alla libera affermazione di sé in un mondo dove impera il darwinismo sociale, si dimentica che la libertà senza uguaglianza è solo privilegio di pochi, si assiste al dominio dell'economia sulla politica. Si è imposto, e si è optato, con il consenso o la tacita connivenza dei gruppi dirigenti delle principali forze politiche, per un modello che traduce nelle relazioni industriali il libero mercato, o, alias, l'economia sociale di mercato, propria della prospettiva comunitaria[15]. Dopo lo svuotamento del significato dell'art. 41 della Costituzione, ormai così reinterpretato[16] a tutela della libera concorrenza da non aver più nemmeno bisogno di essere modificato[17], si rovescia la Repubblica fondata sul lavoro (art. 1 Cost.) nella Repubblica fondata sulla produttività[18], o meglio ancora, sul profitto[19].

 

2. Sul senso della Costituzione

Ma qual è il senso della Costituzione? E qual è il compito di un costituzionalista? Occorre limitarsi a registrare gli scostamenti dalle norme, concludendo con un realismo, funzionale alle logiche di potere vincenti, che prevale l'effettività dei rapporti materiali, o sostenere le ragioni della Costituzione, perché essa continui a vivere e ad esser "fatta propria" dai consociati?

Domanda retorica per chi scrive: oggi più dell'epoca in cui interveniva Mortati è necessario ricordare le ragioni per cui una democrazia o è sociale o non è democrazia[20]. Si ragiona non delle motivazioni alla base di una scelta personale, o della natura del compito di uno studioso, che dovrebbe sempre essere critico, o propositivo, non puramente descrittivo[21], quanto, più ampiamente, della effettività e validità della costituzione. È un tema che richiederebbe di addentrarsi nell'analisi delle teorie sulla validità della costituzione, nonché, in specifico, nell'esame dei fondamenti della normatività della Costituzione italiana, qui ci si limita a rilevare due elementi: un dato di fatto recente e una considerazione, per così dire, di teoria generale.

Il dato di fatto recente è costituito dall'alta affluenza alle urne e dal rigetto[22], nel referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006, della proposta di modifica - uno stravolgimento - della seconda parte della Costituzione, atta ad incidere profondamente sulla forma di stato[23]. La vittoria dei "no" può essere letta come una conferma dell'esistenza di un consenso sulla Costituzione[24], indice del suo radicamento sociale. Quale che sia il valore che si intende attribuire alla condivisione della costituzione, alla sua vitalità all'interno della società[25], ovvero, più in generale all'incidenza dell'effettività sulla validità (e sulla legittimità), non si può non rilevare come anche in un clima di «lotta per la costituzione»[26] ciò rappresenti quantomeno una battaglia vinta dalla Costituzione quale patto condiviso contenente i principi cardine della società[27].

Nella stessa prospettiva si può leggere il risultato dei referendum abrogativi del 12-13 giugno 2011 relativi alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali e, in particolare, alla questione dell'acqua pubblica: l'alta partecipazione al voto e la "quasi unanimità" a favore dell'abrogazione delle norme liberalizzatrici[28] mostrano il favor di cui gode il discorso dei beni comuni, che evoca il profilo sociale ed economico della democrazia[29], in un disegno coerente all'eguaglianza sostanziale dell'art. 3, c. 2, Costituzione e alla Repubblica fondata sul lavoro.

Quanto alla considerazione di teoria generale, si può rilevare come la Costituzione italiana, ma il discorso potrebbe estendersi a quella tedesca, spagnola, portoghese, etc., esprima «un nucleo forte di costituzionalismo»[30], ovvero si inscriva in quella prospettiva di evoluzione del costituzionalismo che coniuga gli aspetti liberali (libertà) del Settecento e gli aspetti sociali del secondo Novecento (solidarietà e giustizia), assumendo la configurazione di costituzionalismo emancipante[31]. Tale discorso, più che riflettere scelte di valore, si collega ad un fondamento storico, al costituzionalismo (emancipante) come frutto di uno sviluppo coerente e consolidato nel tempo e in ampi contesti[32] e in quanto tale dotato di una forza maggiore di quella legata al riconoscimento positivo in una determinata costituzione nonché agli umori di "maggioranze non maggioranze"[33]. La Costituzione esprime l'«esigenza della tutela e del potenziamento della persona» comune a fondamenti differenti[34], ovvero, ampliando l'orizzonte, si inscrive nella dimensione universale propria del costituzionalismo, quale emerge con forza soprattutto al termine del secondo conflitto mondiale[35]. Il radicamento storico e spaziale del concetto prescrittivo di costituzione consente di interpretare come scostamenti dal concetto stesso eventuali letture (e scritture) costituzionali differenti[36], senza revocare immediatamente in dubbio la sostanza "dovuta" del concetto stesso.

 

3. Il conflitto capitale-lavoro e la scelta della Costituzione

Il discorso che segue sarà, coerentemente con il senso della precisazione testè fatta, in nome e nella prospettiva della Costituzione, anche contro i rapporti di forza e il vuoto di idee e di alternative che oggi dominano, sia nel contesto economico-sociale sia nel mondo politico sia nel pensiero. Non si tratta della nostalgia per un tempo che fu, ma di muovere dalla consapevolezza che la volontà di accantonare la Costituzione, una Costituzione mai attuata, se non in minima parte, nel decennio di «disgelo»[37],  non esprime nullaltro che la volontà di riscrivere i termini del conflitto sociale. Certo, i rapporti tra le parti sono mutati, non vi è ora un movimento capace di immaginare ed imporre una, se non riscrittura, riequilibrio, dei rapporti di forza, non c'è più la paura di una "deriva comunista", ma forse proprio per questo è più che mai necessario ricordare l'esistenza del conflitto, contro la retorica mistificatoria della concertazione, della governance, o dei governi tecnici, e quali sono le prospettive in gioco.

Il conflitto è negato, assorbito, sedato, ridotto al silenzio: sindacati e "padroni" «assumono la prevenzione del conflitto come un reciproco impegno su cui il sistema partecipativo si fonda» (sic l'Accordo di Mirafiori del 23 dicembre 2010) [38]. É un conflitto che contrappone lavoratori sempre più frammentati e deboli ad un potere sempre più pervasivo ed arrogante, un biopotere legibus solutus. La Costituzione testimonia l'esistenza del conflitto[39], lo  assume come un dato, giuridicamente non irrilevante[40], e disegna un progetto nel segno della limitazione del potere, politico ed economico[41].

In altri termini, pur muovendo dalla considerazione che «comunque il diritto costituzionale italiano (o di altri Stati) tutela e garantisce anche i capitalisti»[42], è indiscutibile che la Costituzione nel conflitto capitale-lavoro prevede esplicite garanzie a tutela del lavoratore e si esprime per un progetto di emancipazione sociale e di trasformazione della società che tende alla riduzione delle disuguaglianze e, quindi, a "favorire" il soggetto svantaggiato, non rimettendo interamente la risoluzione del conflitto ai rapporti di forza tra le parti[43]. Ciò vale sia nell'ipotesi in cui tal rapporti siano tradotti in legge dalla maggioranza politica sia nel caso in cui siano rimessi alla diretta negoziazione fra le parti.

Pare peccare di eccessivo senso di impotenza della Costituzione la tesi di chi sostiene, in relazione ad esempio all'obbligo per la Repubblica di promuovere il pieno impiego ex art. 4 Cost., che «se la maggioranza non vuole praticare determinati strumenti, non esiste meccanismo giuridico praticabile contro la maggioranza, se non una rinnovata volontà politica che cambia la maggioranza» e che «il risultato sarà sempre un risultato di fatto, e mai giuridicamente garantito»[44]. Se è vero che ogni Costituzione - come si è detto - necessita di "essere vissuta" e non si può prescindere dalla realtà del conflitto sociale (come la stessa Costituzione insegna), è anche vero che la Costituzione può costituire un argine per rapporti di forza che tendono ad esondare a danno dei territori che essa si propone di proteggere. Certo si tratta di "garanzie deboli"[45] che possono trattenere qualche piena eccezionale e non impedire che il fiume devii il suo corso, ma si può ipotizzare un tentativo di contenimento attraverso l'opera della Corte costituzionale, chiamando in soccorso le «garanzie costituzionali secondarie»[46]. Ciò nella consapevolezza che si entra nel terreno paludoso al confine fra scelte politiche e doverosa attuazione della Costituzione[47] e nella difficoltà di utilizzare strumenti in grado di colpire anche omissioni del legislatore[48].

Riguardo allo spazio della politica si può, peraltro, utilizzare la distinzione fra mezzi e fini: pur se si tratta di ipotesi in cui al diritto non corrispondono «obblighi tassativi in capo a soggetti o ad organi esplicitamente ed esattamente determinati»[49], si può sostenere che i soggetti pubblici, in primis il legislatore, sono liberi nei mezzi ma vincolati al perseguimento di un fine. Resta una facile obiezione: la soddisfazione del fine dipende dal contesto economico-sociale e, specie in epoca di globalizzazione economica liberista e di obblighi comunitari, o, a maggior ragione, in presenza di una crisi globale, il contesto si presenta come un dato che si impone alla stessa sovranità dello Stato. Se prima facie pare quasi difficile controbattere, è poi facile ricordare – sfatando il sacro mito del libero mercato e i comandamenti della finanza - che non esistono leggi di natura immodificabili in materia economico-sociale e che il modello di sviluppo rientra nella sfera della scelta politica[50]. A fronte di un debito che strangola lo stato sociale e legittima lo sterminio dei diritti dei lavoratori, ben si può ragionare di diritto al default[51], selettivo o meno, o di diritto di insolvenza[52], o, quantomeno, in prima istanza, di «audit per far luce sul debito»[53], come primi passi nel senso di una messa in discussione dell'attuale struttura dei rapporti economici[54].   

Quanto alla difficoltà di sanzionare il legislatore, entra in gioco la struttura del giudizio costituzionale, sia per la mancanza del ricorso diretto alla Corte per violazione dei diritti fondamentali (in ipotesi l'art. 4 Cost.), sia per l'indisponibilità di pronunce atte a colpire omissioni e lacune del legislatore, profilandosi come insufficiente in tal caso anche la possibilità di ricorrere a sentenze additive.

Si può, infine, anche pensare all'intervento del Presidente della Repubblica in qualità di garante della Costituzione, ad esempio, nell'esercizio del potere di rinvio di una legge alle Camere[55]; resta, comunque, come accennato, che si tratta di argini che possono, e devono, assolvere alla loro funzione, ma non possono supplire al ruolo delle forze politiche e sociali, dai sindacati alle varie forme di auto-organizzazione (movimenti, reti di lavoratori precari,…), a partiti che assumano nel proprio programma la difesa del lavoro e dei lavoratori.     

 

4. Il mantra della competitività e la contrattazione collettiva aziendale

Riprendendo il discorso principale, si può proseguire osservando come lo scenario che si va delineando, di cui l'Accordo in discussione rappresenta un tassello, entra in collisione anche con gli Statuti delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, non solo in quanto essi contengano un ovvio e scontato – oltre che dovuto - riferimento alla Costituzione[56], ma anche in quanto in essi si scrive di «una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere – su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze – della propria vita e del proprio lavoro» (Statuto CGIL, Tit. I, art. 2), o in quanto vi si afferma che «al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato» e che «le condizioni dell'economia debbono permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale», ispirandosi «al principio della supremazia del lavoro sul capitale» (Statuto CISL, Parte I, cap. I, art. 2).

Mentre nella prospettiva della Costituzione il lavoro – si è detto – ha un valore in quanto legato alla dignità della persona, è un elemento della democrazia, nell'Accordo si cita il «valore del lavoro» sempre in relazione alla competitività[57], magico mantra che percorre tutto il testo[58].

Anche la contrattazione collettiva è un «valore»: cioè? Valore evoca un quid positivo, da difendere, da perseguire, ma non ha, nel contesto dell'Accordo, un immediato significato normativo, ovvero non sancisce diritti od obblighi. Valore, dunque, può essere utilizzato con una mera valenza retorica, per non dire mistificatoria. Valore inoltre pare evocare, nel caso di cui si discute, una prospettiva neutrale: ma nella contrattazione tra lavoratore e datore di lavoro non vi è coincidenza di interessi e la contrattazione collettiva in sé dovrebbe essere uno strumento a favore del lavoratore, non più solo di fronte a chi – datore di lavoro – è in una posizione di forza. La neutralità in presenza di disuguaglianze non è mai tale: inevitabilmente favorisce la parte più forte.

Del resto l'Accordo è esplicito in tal senso e se, in prima battuta, cerca di mantenere insieme la funzionalizzazione della contrattazione collettiva rispetto «all'attività delle imprese» e «alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata», nel prosieguo chiarisce come essa «deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive». Si recepiscono ante litteram le indicazioni della lettera della Banca Centrale Europea al Governo italiano del 5 agosto 2011, a firma di Jean Claude Trichet e Mario Draghi: «c'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione»[59]. La lettera menziona espressamente l'Accordo del 28 giugno come passo nella direzione indicata[60]. Contrattazione collettiva, dunque, come finalizzata non primariamente alla tutela dei lavoratori ma alla predisposizione della merce-lavoro necessaria alla produzione.

Che il contratto collettivo non miri in primo luogo alla rimozione di disuguaglianze è avvalorato anche dal fatto che con la locuzione «contrattazione collettiva» si rinvia, più che al livello nazionale, ai settori, alle aziende, ai territori, quando non tout court alla contrattazione individuale[61]. Il sistema di contrattazione collettiva nazionale è oggetto di uno smantellamento progressivo a favore della contrattazione aziendale o di secondo livello, ampiamente sponsorizzata nel testo dell'Accordo. Al di là del riferimento alla contrattazione nazionale al punto 2, sono vari i punti in cui emerge chiaramente il favor con cui l'Accordo guarda la contrattazione aziendale. Nelle premesse si legge che, fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, «è comune l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello» e al punto 8 si ribadisce che le parti «intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale». Non pare dunque di peccare di eccessiva malizia a leggere i riferimenti al contratto collettivo nazionale nell'Accordo come maschera a fronte della realtà di una sponsorizzazione del contratto aziendale, se pur configurato in chiave derogatoria[62].

L'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 (non sottoscritto dalla Cgil) aveva del resto già fissato il principio della derogabilità del contratto nazionale e della preferenza per il secondo livello di contrattazione[63]; come esplicitato nella conferenza stampa dell'allora Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi: l'accordo quadro «promuov[e] lo spostamento del cuore della contrattazione dal livello nazionale alla dimensione aziendale e territoriale»[64]. Il governo Monti, in perfetta continuità, si propone di «perseguire lo spostamento del baricentro della contrattazione collettiva verso i luoghi di lavoro»[65]. 

Tutto ciò è coerente con un vero e proprio stravolgimento di senso della contrattazione collettiva. Muovendo dalla premessa che l'obiettivo, scritto in Costituzione, è (ancora)  quello di «eliminare gli ostacoli che pregiudicano lo stabilimento di equi rapporti sociali», nonostante le evidenti violazioni (per citarne solo due, si pensi al sistema fiscale[66] o, da ultimo, alla volontà di introdurre in Costituzione il principio del pareggio di bilancio[67]), l'associazione sindacale si presenta - per dirlo ancora con le parole di Mortati - «come il mezzo necessario a conferire ai lavoratori un'efficienza capace di contrapporre efficacemente la loro forza a quella che deriva dal possesso dei beni»[68]. Uno degli strumenti attraverso i quali i sindacati tentano di riequilibrare la debolezza del lavoratore rispetto al datore di lavoro è il contratto collettivo, nonostante la mancata efficacia erga omnes,prevista ex lege solo in caso fosse diventato operativo il meccanismo di registrazione dei sindacati di cui all'art. 39 Costituzione[69].

Attraverso il contratto collettivo i lavoratori oppongono la forza del numero al possesso dei mezzi di produzione[70]. Oggi la ratio riequilibratice della contrattazione collettiva scompare dietro la fictio di contraenti in condizioni di parità e accomunati dal medesimo obiettivo. La frammentazione della contrattazione di secondo livello completa l'opera. Il contratto collettivo diviene uno strumento, si potrebbe dire, ex parte "padrone".

Come si legge al punto 7 dell'Accordo del 28 giugno 2011, «i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale miranti ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi»: il contratto è in primo luogo funzionale alle esigenze dell'impresa. In questa prospettiva, il contratto aziendale può derogare ai contratti collettivi nazionali di lavoro: i contratti collettivi aziendali possono «definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro…» (ibidem) [71]. Tale previsione, fra l'altro, dissolve l'affermazione di cui al punto 2 dell'Accordo: «il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale». È sempre più lontana la ratio dell'art. 39 della Costituzione che, a tutela del lavoratore, prevedeva - come detto - l'efficacia erga omnes[72].

Libertà contrattuale e lavoro autonomo occultano condizioni sempre più servili del lavoro dipendente; dietro la libertà della partita Iva si nasconde un'alienazione totalizzate del lavoratore.

Del resto, quale libertà contrattuale può esserci in presenza di una differenza sostanziale nel potere contrattuale? Mirafiori e Pomigliano docent.

 

5. Tregua sindacale versus diritto di sciopero

Depotenziato o stravolto il contratto collettivo, il lavoratore si trova senza armatura, quando non senza compagni (si dirà dell'attacco all'autonomia e al pluralismo sindacale), ed anche senz'arma, visto il tentativo di limitare il diritto di sciopero. Nelle premesse dell'Accordo del 28 giugno 2011 si citano l'«affidabilità», il «rispetto delle regole stabilite» e la necessità di «garantire una maggior certezza alle scelte operate d'intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori»: tutto ciò si traduce nelle «clausole di tregua sindacale», che, al fine di «garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva», vincolano le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatarie dell'accordo, se pur non i singoli lavoratori (punto 6). Lo sciopero non è menzionato, ma cosa significa "tregua sindacale" se non divieto di ricorso allo sciopero? L'articolo 40 della Costituzione cede ad una norma contrattuale? Resta il profilo individuale di partecipazione allo sciopero, ma lo sciopero è garantito dalla Costituzione proprio anche «quale strumento di coazione» per bilanciare il minor potere contrattuale dei sindacati[73]. Richiamando le parole del costituente Mancini: «il diritto di organizzazione sindacale, senza un connesso diritto di sciopero, non avrebbe importanza. Il lavoratore si organizza a scopo di difendersi. La difesa non può essere che lo sciopero»[74] .

Il diritto di sciopero come diritto disponibile, rimesso alla contrattazione fra le parti, è coerente con il disegno che lo vuole alla pari con il diritto di serrata, nella prospettiva di una libertà cieca alle disuguaglianze. E non è nemmeno solo una libertà che non vede le disuguaglianze ma è una libertà che le mistifica in una artificiale parità che, in un mondo diseguale, non può che riprodurle. È la logica della "libera" competitività, in nome della quale fra l'altro i lavoratori devono competere fra di loro per «cercare lavoro».

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora integrata nel corpus del Trattato di Lisbona, è esplicita[75]: «i lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno. diritto… di ricorrere, in caso di conflitti di interessi[76], ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero» (art. 28)[77]. Nel frattempo il diritto al lavoro è sostituito dal «diritto di lavorare» e dalla «libertà di cercare un lavoro» (art. 15 Carta dei diritti fondamentali): un mero diritto di libertà negativa, una possibilità dell'individuo, senza alcun obbligo o vincolo per le istituzioni[78].

Coerentemente con questi principi fondativi, da ultimo, ad esempio, il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011, annovera nel pacchetto globale di misure da adottare, nel nome della competitività e della stabilità finanziaria[79], una revisione degli accordi salariali e, se necessario, del grado di accentramento del processo negoziale e dei meccanismi d'indicizzazione, o l'omogeneizzazione degli accordi salariali del comparto pubblico con gli sforzi di competitività del settore privato[80]. 

 

6. I sindacati aziendali

Senz'armatura e senz'arma, dunque, il lavoratore, ma la storia è magistra vitae: i lavoratori unendosi hanno costruito armature ed armi. Coerentemente, allora, la destrutturazione e l'indebolimento si rivolgono anche alle associazioni sindacali.

Attraverso la concertazione si persegue l'obiettivo di smussare le rivendicazioni sussumendo i sindacati nel governo delle relazioni industriali, frammentandone se del caso l'unione ed escludendo i sindacati più riottosi ad accettare il ruolo di negazione/assorbimento del conflitto. Ad essere colpiti sono sia l'autonomia sia il pluralismo sindacale, costituzionalmente garantiti e promossi dall'art. 39 della Costituzione.

L'Accordo del 28 giugno 2011 prevede che quando la «maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie» approva un contratto collettivo aziendale, esso, «per le parti economiche e normative», è efficace «per tutto il personale in forza» e vincola tutte le associazioni sindacali firmatarie dell'accordo interconfederale stesso (punto 4). La minoranza, dunque, ha l'obbligo di accettare l'accordo[81].  

Si attaccano autonomia ed indipendenza del sindacato e si favoriscono i sindacati aziendalizzati, nel duplice senso di frammentati a livello di azienda e di complici dell'azienda. Emblematici, in questa prospettiva, gli accordi separati della Fiat, che mirano all'esclusione della Fiom[82], sindacato "scomodo"[83].

Non solo, l'Accordo[84] pone le basi per una riduzione degli spazi di democrazia sindacale, nel senso di partecipazione diretta dei lavoratori alla gestione delle relazioni industriali: «i lavoratori non votano mai, se non quando in azienda operano le Rsa»[85]. E l'insistenza sulle Rsa (Rappresentanze sindacali aziendali)[86] si situa nella stessa prospettiva, perché, a differenza delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie), non sono elettive ma nominate dalle organizzazioni sindacali, anche se minoritarie e, dunque, sono «un'ennesima forma di democrazia per delega dall'alto»[87]. Si incide così anche sul ruolo del sindacato: da «mandatario dell'esercizio del potere di negoziare i contenuti del contratto, per conto dei lavoratori e sulla base del mandato» in «titolare del potere contrattuale tout court»[88].

L'Accordo sviluppa in senso autoritario, inibendo la partecipazione diretta dei lavoratori e il ruolo dei sindacati di minoranza, le premesse in termini di rappresentatività riguardanti la «legittimazione a negoziare», per la quale si stabilisce che il dato di rappresentatività debba superare per ciascuna organizzazione sindacale il 5% del totale dei lavoratori[89] cui si applica il contratto (punto 1 dell'Accordo)[90]. 

 

7. Diritti flessibili

Se il quadro di riferimento è questo e il mantra la competitività non dovrebbe stupire la spudoratezza del passaggio successivo: la «politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive» è «da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone»[91]. I diritti, inviolabili, indisponibili, inalienabili, imprescrittibili, divengono qualcosa con cui accordarsi, da bilanciare, ovvero qualcosa di cui tener conto, qualcosa – verrebbe da dire – da non violare troppo apertamente. Diritti flessibili?

La bozza di disegno di legge delega per la predisposizione di uno statuto dei lavori lo conferma: identificato «un nucleo di diritti universali e indisponibili», prevede che la «rimanente area di tutele» possa essere oggetto, attraverso la contrattazione collettiva, di una «modulazione e promozione nei settori, nelle aziende e nei territori, anche in deroga alle norme di legge, valorizzando il ruolo e le funzioni degli organismi bilaterali»[92].

Sono molte le considerazioni che questo passaggio suscita. In primo luogo si può notare l'utilizzo della "strategia del nucleo essenziale": si affabula ribadendo il carattere essenziale di un nucleo di diritti e nel contempo si declassano altri diritti, che, da indisponibili, divengono "modulabili". È la stessa strategia sottesa all'introduzione nel 2001 nel Titolo V della Costituzione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (art. 117, c. 2, lett. m)): in questo caso indebolendo, attraverso la graduazione di tutela all'interno di un diritto, le garanzie, negative o, più spesso, positive, ad esso connesse[93]. Si attiene alla linea, da ultimo, il governo Monti, che constata l'esistenza di un mercato del lavoro duale, dove alcuni sono totalmente privi di tutele e altri sono «fin troppo tutelati»[94]. Come dire, la risposta alla precarietà è diminuire le garanzie legate alla stabilità, nella prospettiva per cui non sono più diritti ma (indebiti) privilegi, dunque, non da estendere, ma da abolire o restringere.  

I diritti divengono tutele, dei benefici - di ottocentesca memoria - da modulare, in spregio all'inviolabilità e all'eguaglianza. L'eguaglianza perde due volte: si instaura un concorso vizioso di disuguaglianza che somma gli effetti di una contrattazione sempre più depotenziata dalla sua frammentazione[95] a quelli dell'emarginazione della legge.

 

8. La derogabilità della legge

Lo spazio della legge si riduce a favore della contrattazione collettiva, che è strutturalmente la fonte maggiormente esposta al mutare dei rapporti di forza tra le parti sociali. Nulla togliendo alle variabili inerenti «i luoghi, le categorie, la situazione del mercato», ovvero ad una libertà contrattuale delle parti, che si svolga in un «rapporto di effettiva parità» (ossia che sia reale libertà contrattuale e non semplice assenso ad un ricatto), alla legge devono essere affidate «la determinazione di certe garanzie che appaiono più rilevanti a salvaguardare le esigenze del lavoro»[96]. Il ritrarsi della legge apre le porte ad una diminuzione delle garanzie e in periodi, come l'attuale, di debolezza delle forze del lavoro non può che veicolare un peggioramento delle condizioni di lavoro[97].

Per inciso, ovviamente, nel ruolo che può giocare la legge molto dipende a monte dai sistemi elettorale e partitico che conformano la rappresentanza, ovvero dalla possibilità che gli interessi della classe lavoratrice[98] abbiano voce nella politica e nella dialettica parlamentare[99]. Una formula elettorale maggioritaria, o con effetti maggioritari come il c.d. Porcellum, e un sistema bipolare, o bipartitico, tendenzialmente centripeti, amplificano le difficoltà delle classi più deboli a veder rappresentati i propri interessi.  

La contrazione dell'intervento attraverso norme generali ed astratte, rigide e univoche - come dovrebbero essere quelle delle leggi ordinarie - e l'espandersi di regole sempre più frammentate e parcellizzate comporta una deminutio nell'eguaglianza e nella certezza del diritto.

Non solo: la legge diviene derogabile dalle parti[100]. «Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro»[101]. Norme flessibili? 

Si noti che fra le materie del comma 2, vi è l'organizzazione del lavoro con riferimento: «a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle  mansioni  del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile…, alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione  per  il  licenziamento  discriminatorio» e il licenziamento "per motivi di famiglia" (matrimonio, gravidanza, congedi parentali, etc.). Si tratta, in poche parole, del diritto del lavoro, anche in relazione a classici diritti che prescindono dalla condizione di lavoratore come il diritto alla privacy, o, suppostamene, la libertà di manifestazione del pensiero.

Nasce una inedita delegificazione (se non una sorta di "decostituzionalizzazione" nella parte in cui le leggi sostanziano e attuano le norme costituzionali) a disposizione delle parti private, una depubblicizzazione e delocalizzazione del diritto del lavoro, ovvero una sua destrutturazione atta a risolversi nella sua dissoluzione.

Regole sfuggenti e informali funzionali ad un sistema economico che plasma diritto e politica? Svanisce il diritto che conforma il fatto e ragiona di interessi generali, sostituito da un diritto prostrato agli interessi privati di una (sempre più) ristretta oligarchia economica[102]. Il diritto diviene fluido, pronto a liquefarsi quando lo richiedono gli interessi del mercato.

L'esautoramento della legge dai rapporti di lavoro è un tassello della sua emarginazione nel sistema delle fonti del diritto, coerente ad uno stravolgimento del sistema stesso, attraversato dal dilagare di regole flessibili, imputabili ai privati, disancorate dal luogo, che si tratti di soft law, di lex mercatoria, di diritto contrattuale[103]. Attraverso l'emarginazione della legge passa la de-costruzione del diritto, di un diritto che le Costituzioni del secondo Novecento costruiscono come autonomo grazie ad una rappresentanza concepita come intimamente connessa alla sovranità popolare (a tacer qui, peraltro, dei mutamenti subiti dalla rappresentanza e dalla marginalizzazione del Parlamento). La legge, il diritto, vengono sganciati dalla sovranità popolare, imboccando un binario che si allontana sempre più dalla democrazia.

Si ragiona di medievalizzazione e privatizzazione del diritto, in coerenza con un mondo del lavoro neofeudale, dove ciascuna azienda costituisce un feudo a sé stante[104]. L'impresa, con un sindacato locale, magari creato ad hoc[105], si dota di un proprio "non diritto del lavoro"[106], disponendo delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori. Un biopotere aziendale.

Come in ogni feudo che si rispetti anche la giustizia è amministrata dal signore feudale e qui soccorre la legge n. 183 del 2010, il c.d. collegato lavoro[107], con l'"incentivazione", attraverso l'inserimento nel contratto di una clausola compromissoria, a ricorrere all'arbitrato[108], e la facoltà di decidere secondo equità (salvo il limite, generico, dei principi generali dell'ordinamento) [109].

L'arbitrato, sempre più diffuso anche a livello internazionale, è il naturale seguito di un sistema fondato sul contratto: alla privatizzazione del diritto e della sua fonte non può che accompagnarsi la privatizzazione della giustizia, di chi del diritto deve garantire il rispetto. Ed ancora: un sistema di diritto flessibile, gestito in proprio, si coniuga perfettamente con il ricorso all'equità, strumento morbido, flessibile, "a disposizione". Incidenter,si noti come "equità" sia espressione sempre più utilizzata: si avvia a divenire una delle nuove parole slogan? Magari in sostituzione della ben più impegnativa "giustizia sociale"?[110] 

Resta da chiedersi: ci sono dei punti di rottura oltre i quali la flessibilità non può spingersi? Ovvero, esistono dei controlimiti al contratto collettivo aziendale? Nel ridurre allo stato liquido il diritto del lavoro, l'art. 8 della manovra finanziaria-bis prima citato fa salvi la Costituzione e «i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro».

Quanto alla Costituzione, oltre la considerazione che non potrebbe essere disposto diversamente data la fonte (legge ordinaria), è da rilevare che, anche quando non siano direttamente violate disposizioni che prescrivono un quid[111], facilmente possono darsi "violazioni per inattuazione", ovvero in relazione a norme che dovrebbero essere adottate e non lo sono, o previsioni contra constitutionem in quanto contraddittorie o non coerenti rispetto allo spirito e alla ratio delle norme costituzionali[112]. Si pensi, ad esempio, oltre ovviamente agli articoli 1 e 4, all'articolo 35 che stabilisce che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». 

Per le norme comunitarie, oltre ad applicarsi il discorso in tema di gerarchia delle fonti, è da osservare una comunanza di intenti fra la direzione degli interventi interni in materia di lavoro e l'obiettivo "liberalizzatore" del mercato del lavoro delle istituzioni comunitarie.

Quanto alle norme internazionali sono richiamate solo le convenzioni in tema di lavoro. Quali sono? Quelle adottate in ambito OIL? Quelle che recano per oggetto la materia lavoro? Che succede, ad esempio, delle norme del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali in tema di lavoro (artt. 6 ss.)? Le leggi di autorizzazione alla ratifica e la ratifica di trattati internazionali formalmente sono per lo più norme di legge ordinaria[113], rientrano nell'area del derogabile se non sono in materia di lavoro? A favore di una risposta negativa, si possono citare alcuni argomenti. In primo luogo, lo stretto legame fra il diritto internazionale, in specie, dei diritti umani e le corrispondenti norme della Costituzione, per cui, quantomeno in qualità di strumenti interpretativi, le norme internazionali assurgono ad un rango "sostanzialmente" costituzionale. In secondo luogo, soccorre la considerazione che in molti casi può trattarsi di norme di diritto internazionale consuetudinario, costituzionalmente "coperte" dall'adattamento automatico dell'art. 10, c. 1, Costituzione. In terzo luogo, si può richiamare l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, con il riferimento al rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali[114]. Tutto ciò ovviamente postulando che il diritto, internazionale e statale, esista ancora e possa conformare il fatto.

 

9. Il lavoratore, novello vassallo dell'era  Marchionne

Diritti flessibili, norme fluide, corporativizzazione delle relazioni industriali, contratto collettivo parcellizzato, quando non individualizzato: verso rapporti di lavoro vassallatici?

Nulla di strano, anzi coerente con un'epoca in cui evapora la distinzione pubblico-privato (a vantaggio del secondo, ça va sans dire), l'economia domina la politica, e si ragiona, come detto, di medievalizzazione del diritto e di neofeudalizzazione delle relazioni industriali. In un mondo in cui tutto è sempre più privato, dall'acqua alla sicurezza, dalla giustizia alla moneta, il lavoro non può che (tornare ad) essere servile. La fictio di una artificiale parità fa da sfondo ad meccanismo conciliativo-concertativo dove la negazione del conflitto segna il dominio della parte più forte.

La liquidazione del lavoro come mezzo di emancipazione destruttura le fondamenta della democrazia e della Costituzione[115]: denunciare l'illegittimità costituzionale, che sia sanzionabile attraverso una pronuncia formale della Corte, come nell'ipotesi dell'art. 8 della manovra finanziaria-bis, o, politicamente, come è per l'Accordo del 28 giugno 2011, è un passo nel cammino di una resistenza costituzionale, che assuma la Costituzione come «trincea da difendere» e come «programma da attuare»[116].   

Nell'era in cui gli uomini della Goldman Sachs e affini sono al vertice di governi e istituzioni definite tecniche e neutrali, i vari Marchionne spadroneggiano nelle loro terre. Per fortuna la storia non è finita, è in continuo movimento: schiavi e dannati della terra si sono sempre ribellati.

 

[1] Trad. it. Tempi difficili, Einaudi, Torino, 1999, p. 136; ogni riferimento agli accordi-ricatto di Pomigliano e Mirafiori è voluto.

 

[2] Si pensi, in particolare, alla legge 24 giugno 1997, n. 169 (c.d. pacchetto Treu), o alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (nota come "legge Biagi"), per arrivare al c.d. "collegato lavoro" (legge 4 novembre 2010, n. 183). Sulla destrutturazione dei diritti dei lavoratori e del diritto al lavoro, in Italia e in Europa, cfr., fra gli altri, A. Cantaro, Il diritto dimenticato. Il lavoro nella costituzione europea, Giappichelli, Torino, 2007; G. Azzariti, Brevi notazioni sulle trasformazioni del diritto costituzionale e sulle sorti del diritto del lavoro in Europa, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 13 maggio 2009; M. G. Garofalo, È ineluttabile il passaggio da una Costituzione fondata sul lavoro ad un ordinamento fondato sul libero mercato?, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 13 maggio 2009; M. Roccella, Lavoratori senza diritti, in MicroMega, 5/2010.

 

[3] Cfr., ad esempio, l'accordo sul welfare del 23 luglio 2007, recante Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili (cfr. anche legge 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale).

 

[4] Per un primo commento, si vedano L. Gallino, Fiat, ricatti e sfruttamento sotto il velo della globalizzazione, in la Repubblica, 14 giugno 2010; G. Ferrara, La Costituzione secondo Pomigliano, 19 giugno 2010, in www.costituzionalismo.it; M. Revelli, La loro morale e la nostra, in il manifesto, 26 giugno 2010. Da ultimo, cfr., per un'analisi del caso Pomigliano come emblema della riorganizzazione del lavoro da parte del capitale, Gruppo Lavoro del Centro per la Riforma dello Stato (a cura di), Nuova Panda, schiavi in mano. La strategia Fiat di distruzione della forza operaia, DeriveApprodi, Roma, 2011.

 

[5] La considerazione del lavoro alla luce della dignità della persona consente, fra l'altro, di ridurre le possibili contraddizioni fra la lettura del lavoro come lavoro salariato ex art. 36 Cost. e quella del lavoro come ogni attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società ex art. 4 Cost. (si veda M. Dogliani, La parola lavoro. La Costituzione come nefas alle razionalità aggressive nei confronti del lavoro perché sistemicamente autodistruttive, paper, 2011); sull'individuazione dei soggetti da considerare «lavoratori», cfr., da ultimo, G. U. Rescigno, Lavoro e costituzione, in Dir. pubbl., 2009/1, spec. pp. 25 ss.  

 

[6] Sul nesso democrazia-lavoro, i costituenti non avevano dubbi; fra i molti, si ricorda Aldo Moro che propone la formula «Il lavoro e la sua partecipazione concreta nelle organizzazioni economiche, sociali e politiche è il fondamento della democrazia italiana» (Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, Resoconto sommario della seduta di giovedì 28 novembre 1946, consultabile in http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto.asp%3F); da ultimo, cfr. G. Zagrebelsky (in E. Mauro, G. Zagrebelsky, La felicità della democrazia. Un dialogo, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 33): «è la Costituzione stessa a stabilire un rapporto tra il lavoro e la democrazia», coloro lo [n.d.r.: art. 1] hanno scritto avevano chiaro il nesso tra democrazia come forma politica e democrazia come sostanza di rapporti sociali e sapevano che la condizione del lavoro è decisiva. Una «democrazia servile», dove ci sia chi lavora senza diritti, non è una democrazia, ancorché esistano partiti, elezioni, ecc.».

Si veda anche M. Luciani, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, relazione al Convegno anuale AIC, Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Torino, 27-29 ottobre 2011, che lega la fondazione della Repubblica sul lavoro alla «volontà di fondare la Repubblica su un elemento profondamente egalitario e addirittura universalistico, su un dato insuperabilmente umano» (p. 42).

 

[7] Il lavoro - scrive M. Tronti (Il lavoro al "tramonto della politica". Un'intervista a Mario Tronti, in Pólemos. Materiali di filosofia e critica sociale, 2-3/2010, Il lavoro in questione) - «è una categoria economica che, però, ha una potenzialità politica» (p. 308).

 

[8] In tema, per tutti, cfr. L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Roma-Bari, ed. 2009.

 

[9] Cfr. M. Revelli, Controcanto, chiarelettere, Padova, 2010, p. 225: «il «lavoro come soggettività», il lavoro come fondamento di un'identità collettiva capace di definire e rendere protagonista un soggetto - il lavoro come protagonista della vita civile e della storia -, quello, come scrive Rifkin, davvero sembra finito. O quantomeno oscurato». 

 

[10] Si veda, emblematicamente, la proposta, avanzata dal Ministro del lavoro Maurizio Sacconi, in occasione dei quarantanni dello Statuto, di modificare lo Statuto dei lavoratori in Statuto dei lavori, proposta tradotta in una bozza di disegno di legge, recante «Delega al Governo per la predisposizione di uno Statuto dei lavori», presentata il 15 novembre 2010.

 

[11] Così nella Lettera inviata dal governo italiano all'Unione europea, 26 ottobre 2011 (consultabile in www.corriere.it).

 

[12] Si leggano in argomento, da ultimo, le Conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011: «il mercato unico svolge un ruolo chiave per produrre crescita e occupazione e promuovere la competitività» (EUCO 10/1/11 REV 1

 inwww.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/120304.pdf , parte I, par. 7).

 

[13] Suggestivo l'approccio al lavoro nella Costituzione di T. Negri, Il lavoro nella Costituzione (1964), in Id., La forma Stato. Per la critica dell'economia politica della Costituzione, Feltrinelli, Milano, 1977: «il lavoro è, nel quadro della costituzione della società-fabbrica, categoria borghese», «la costituzione sociale non è altro che la costituzione sociale del capitale», «i rivolgimenti della costituzione formale, indotti dalla nuova definizione laborista della costituzione materiale, lungi dal sopprimere in realtà rivelano una consolidata natura di classe del sistema» (p. 47). Se indubbiamente lo stato sociale è una forma di assorbimento delle potenzialità rivoluzionarie e socialiste del conflitto sociale e, dunque, uno "strumento del capitale", resta che è anche una conquista politica, sociale ed economica dei movimenti operai e/o più latamente socialisti.  

 

[14] C. Mortati, Art. 1, in G. Branca, Commentario della Costituzione, Principi fondamentali, Bologna-Roma, 1975, pp. 10-12. Sul lavoro come asse di una strategia di trasformazione della società, cfr. G. Bucci, La sovranità popolare nella trappola delle reti multilevel, in www.costituzionalismo.it, 1/2008, p. 5; S. D'Albergo, Cultura giuridica, stato democratico e fascismo, in Aa.Vv., Per una analisi del neofascismo, in Quad. Dem. e dir., n. 1, 1975, p. 104.

 

[15] In tema, sia consentito, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche rinviare a A. Algostino, Democrazia sociale e libero mercato: Costituzione italiana versus "costituzione europea"?, in Riv. Dir. Cost., 2007, e Id., L'insostenibile pesantezza del mercato, in A. Cantaro (a cura di), Il costituzionalismo asimmetrico dell'Unione. L'integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, Giappichelli, Torino, 2010.

 

[16] Ovvero, se si legge l'art. 41 in sistema con l'art. 3, c. 2, violato. Per una diversa interpretazione, più favorevole ad una lettura dell'art. 41 e, in specie, del riferimento alla «utilità sociale», in chiave di tutela della concorrenza e adeguatezza rispetto al mercato europeo (per cui non occorre una revisione costituzionale), C. Pinelli, Attualità dell'art. 41 Cost., con particolare riferimento alla "utilità sociale", relazione al Convegno "Che bisogno c'è di stravolgere l'art. 41 della Costituzione?", 11 ottobre 2011, consultabile in www.centroriformastato.org; da ultimo, si segnalano sul tema le riflessioni di M. Luciani, Unità nazionale e struttura economica, cit., pp. 47 ss.

 

[17] Non manca peraltro il riferimento alla "necessità" di modificare l'art. 41: si veda il disegno di legge costituzionale recante Modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 febbraio 2011 (Atto Camera n. 4144, presentato il 7 marzo 2011); per un primo commento, cfr., per tutti, M. Luciani, Unità nazionale e struttura economica, cit., pp. 54 ss. 

 

[18] Contra – pare scontato ricordarlo – le intenzioni dei costituenti, la volontà di dar vita ad un nuovo assetto sociale. Cfr. C. Mortati, Il lavoro nella Costituzione, in Il diritto del lavoro, 1954, I, pp. 149 ss., e oggi in Id., Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana, Raccolta di scritti, III, Giuffrè, Milano, 1972, p. 233: «fondare il nuovo Stato sul lavoro volle… significare rigetto di altri valori prima ritenuti dominanti e qualificativi di un tipo di società, ed in particolare di quelli legati all'appropriazione privata dei beni produttivi, considerati preminenti nelle costituzioni dell'800».

 

[19] Non a caso fra le ipotesi di revisione costituzionale vi è anche quella dell'art. 1 (Atto Camera 4292 presentato da R. Ceroni il 18 aprile 2011).

 

[20] C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo I, X ed. rielaborata ed aggiornata a cura di F. Modugno, A. Baldassarre e C. Mezzanotte, Cedam, Padova, 1991, p. 147: «la formula «democrazia sociale» è da intendere non già come una delle possibili forme di democrazia, bensì come la sua forma necessaria, sicché l'aggettivo assume la funzione di rendere evidente quella parte di contenuto coessenziale a qualsiasi regime democratico».

 

[21]  M. Augé: «la cultura dovrebbe essere sempre critica se non rivoluzionaria. La cultura non è lo specchio dell'esistente ma la sua disamina, la sua messa in causa, dovrebbe essere attenta, vigile» (F. Murard-Yovanovitch, Marc-Augé: "Rendiamo eterno il presente per paura del futuro" - L'intervista, in l'Unità, 7 ottobre 2010, p. 38); nello stesso senso, G. Azzariti, I costituzionalisti al tempo di Babele, in www.costituzionalismo.it, 26 giugno 2010: spetta alla scienza «il compito di demistificare le false certezze, decostruire il reale, «cercare ancora»».

 

[22]Si ricorda che l'affluenza alle urne è stata del 52,3%, i "no" il 61,3%, i "sì" il 38,7% (fonte: www.repubblica.it/speciale/2006/referendum/index.html).

 

[23] Ex multis, da ultimo, sulla non fungibilità della forma di governo rispetto alla forma di stato e sulla «possibile reattività di determinati sviluppi della forma di governo sulla forma di stato», M. Dogliani, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nell'attività di governo, paper presentato al Convegno annuale AIC, Decisione, conflitti, controlli. Procedure costituzionali e sistema politico, Parma, 29-30 ottobre 2010. 

 

[24] Nell'immediatezza, cfr. G. Ferrara, Attuare la Costituzione, in www.costituzionalismo.it, 5 luglio 2006; vedi, inoltre, C. Dell'acqua, Dopo il referendum costituzionale: il ritorno dell'interpretazione, in Quad. cost., 2007, 2, p. 353; A. Barbera, Dalla Costituzione di Mortati alla Costituzione della Repubblica, in www.forumcostituzionale.it, p. 20; L. Elia, Discorso in occasione del sessantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicato in www.cortecostituzionale.it, 15 aprile 2008.

 

[25] In argomento, in relazione alla Costituzione italiana, si vedano, sinteticamente, A. Di Giovine, Dall'approvazione all'attuazione della Carta costituzionale: l'ineluttabile dilazione, in Dem. e dir., 4/2005, pp. 26 ss.; M. Dogliani, I. Massa Pinto, La crisi costituzionale italiana nell'attuale fase della "lotta per la Costituzione", in www.costituzionalismo.it, 15 febbraio 2006; V. Onida, La Costituzione, il Mulino, Bologna, 2007, p. 50; E. Cheli, Il percorso storico della carta repubblicana. Attuazione, riforme e interpretazioni del modello costituzionale, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 19. Seminario 2008, Giappichelli, Torino, 2009, spec. pp. 24-26. Per un approccio teorico alla questione della forza normativa e della capacità prescrittiva del diritto costituzionale e al suo legame con la legittimazione materiale e sociale, cfr., recentemente, G. Azzariti, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 3 ss.

 

[26] Cfr. M. Dogliani, La costituzione italiana del 1947 nella sua fase contemporanea, in Accademia nazionale dei Lincei, Lo stato della Costituzione italiana e l'avvio della Costituzione europea (Atti del convegno, Roma, 14-15 luglio 2003), Roma, 2003, pp. 33 ss.; G. Azzariti, Innovazioni costituzionali e revisioni costituzionali in deroga all'art. 138 della Costituzione. Sfide della storia e sfide della politica, in S. Gambino, G. D'ignazio (a cura di), La revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale, diritto interno, esperienze straniere, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 137 ss., che si riferisce ad una lotta per la costituzione «attuale, anzi necessaria»; da ultimo,  U. Allegretti, Gli apparati organizzativi e la democrazia, relazione al Convegno annuale AIC, Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Torino, 27-29 ottobre 2011, p. 75.

 

[27] A. Barbera, Dalla Costituzione di Mortati, cit., ritiene la Costituzione repubblicana «fortemente radicata nella coscienza degli italiani» (p. 7), sottolineando come «una costituzione non è solo di chi l'ha voluta ma di quanti l'hanno riconosciuta» (p. 17).

 

[28] Il primo quesito (Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica-Abrogazione) ha registrato una affluenza alle urne del 57,04% con 95,84% di sì, il secondo quesito (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito - Abrogazione parziale di norma) una partecipazione pari al 57,05% e 96,82 sì (dati ufficiali dal sito del Ministero dell'Interno riferiti all'Italia).

 

[29] Ci si permette di rinviare alle brevi considerazioni svolte in tema (Perché si scrive acqua e si legge democrazia. Beni comuni, democrazia e Costituzione, consultabile in www.acquabenecomune.org).

 

[30] L. Elia, Discorso, cit., che considera come tale «nucleo forte» sia stato il quadro all'interno del quale si è svolta una «apertura al nuovo».

 

[31] Cfr. A. Di Giovine, M. Dogliani, Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità?, in Quest. giust., 2, 1993; sull'evoluzione del costituzionalismo, sinteticamente, T. Martines, Introduzione al diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 105 ss., e, più ampiamente, G. Ferrara, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Feltrinelli, Milano, 2006; in argomento, recentemente, cfr. G. Bongiovanni, Costituzionalismo e teoria del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2005; V. Onida, La Costituzione ieri e oggi, il Mulino, Bologna, 2008, spec. pp. 52 ss.; A. Cantaro, Il secolo lungo, cit., spec. pp. 143 ss.; M. Fioravanti, Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali, Laterza, Roma-Bari, 2009; R. L. Blanco Valdés, La construcción de la libertad. Apuntes para una historia del constitucionalismo europeo, Alianza, Madrid, 2010.

 

[32] M. Dogliani, Validità e normatività delle costituzioni (a proposito del programma di Costituzionalismo.it), in www.costituzionalismo.it, 18 gennaio 2005, ricorda quella tradizione che «vede nel costituzionalismo una plurisecolare – o plurimillenaria – elaborazione di principi di ragion pratica. Principi che si sottraggono, a causa della varietà dei contesti in cui furono elaborati, alla critica di essere mere maschere ideologiche della volontà di potenza…».

Similmente si può ragionare in relazione al fondamento dei diritti (si veda A. Algostino, L'ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?, Jovene, Napoli, 2005, pp. 191 ss.).

 

[33] Si pensi ad una modifica della Costituzione a maggioranza assoluta, ma anche a maggioranza dei 2/3, in presenza di una formula elettorale con premi di maggioranza come quello attualmente previsto.

 

[34] Vedi C. Mortati, Costituzione, in Enc. dir., XI, Giuffrè, Milano, 1962, che muove dalla considerazione della «coesistenza nella costituzione di tre motivi ispiratori: il cristiano, il liberale, il socialista», che convergono nell'individuare il «nucleo dei valori più essenziali» nella condivisione della «stessa esigenza della tutela e del potenziamento della persona» (p. 222) e considera come «la vitalità della costituzione poggia sulla corrispondenza del nucleo fondamentale dei suoi principi allo spirito dei tempi, sulla sua consonanza con il moto suscitato in tutti i continenti da un irresistibile impulso di liberazione dai vincoli che tolgono all'uomo di essere pienamente se stesso» (p. 231).

 

[35] In questo senso, da ultimo, cfr. V. Onida, La Costituzione ieri e oggi, cit., che, rilevato come il costituzionalismo contemporaneo nasca «con un'impronta e una vocazione «universalistiche»», osserva che esso, dopo un primo periodo di sviluppo «in una chiave prevalente di storie nazionali», a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 vive come «costituzionalismo internazionale» (pp. 13-22); la Costituzione italiana – prosegue Onida - recepisce, al di là del legame genetico con la storia italiana, lo spirito del costituzionalismo internazionale, ovvero, con le parole di Dossetti, «porta l'impronta di uno spirito universale e in certo modo transtemporale» (pp. 7-12), si colloca nella «common law costituzionale» (p. 55).

 

[36] Scrive G. Silvestri, Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari, 2009, a proposito dei «valori»: i valori derivano da scelte e decisioni che «assumono forma storica consolidata nel progressivo stratificarsi, nella coscienza dei popoli» e «arriva un momento… in cui l'opzione di valore… cessa di essere percepita come tale per assumere le sembianze della necessità oggettiva. I valori fondamentali si pongono pertanto su un piano «metacostituzionale» e appaiono più solidi e radicati nella comunità di quanto lo siano le stesse norme costituzionali scritte» (p. 5), con la conseguenza che la forza dei valori sta «nella loro persistenza nella cultura epocale» e che «il loro appannamento per periodi anche lunghi, non ne sminuisce la validità» (p. 29).

 

[37] Cfr. M. Dogliani (da ultimo in La determinazione della politica nazionale, in Aa.Vv., a cura di M. Ruotolo, La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant'anni dopo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 336-337), che parla di «disgelo» in relazione agli anni 1969-1978; sulle politiche all'epoca del disgelo costituzionale, da ultimo, cfr. S. Rodotà, Diritti e libertà nella storia d'Italia. Conquiste e conflitti 1861-2911, Donzelli, Roma, 2011, pp. 98 ss.

 

[38] Accordo di Mirafiori del 23 dicembre 2010 (a firma di Fiat Group Automobiles S.p.A, Fim, Uilm, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Associazione Capi e Quadri Fiat), Allegato I, Sistema di relazioni sindacali.

 

[39] In argomento, L. Elia, Discorso, cit.: «la Costituzione, in una notevole misura, presuppone e assume, per così dire, il conflitto, impedendo che esso degeneri…»; G. Azzariti, Diritto e conflitti, cit., considera come i conflitti, anche irriducibili, possono «ottenere all'interno di alcuni «tipi» di ordinamenti giuridici una specifica legittimazione, ora nella forma di una loro mera accettazione ora in quella più impegnativa della loro esplicita integrazione. Ciò avviene negli ordinamenti pluralisti», in particolare «entro gli ordinamenti giuridici di democrazia costituzionale e pluralista» (p. 276); «l'endiade diritto e conflitti può essere interpretata anche come convivenza tra le due espressioni» (p. 22).   

 

[40] Sia sufficiente citare il riferimento agli «ostacoli di ordine economico e sociale» e alla previsione della loro rimozione (art 3, c. 2, Cost.).

 

[41] Cfr. G. Ferrara, I diritti del lavoro e la costituzione economica, in www.costituzionalismo.it, 26 novembre 2005: «il conflitto sociale non [è] stato né ignorato, né escluso, ma riconosciuto e regolato, rendendolo pacifico, ma dotando la parte più debole del conflitto delle armi necessarie…».

 

[42] G. U. Rescigno, Lavoro e costituzione, cit., p. 36; senza dimenticare che proprietà e iniziativa economica privata non sono diritti assoluti, sacri ed inviolabili, e che resta aperta la querelle sull'incompatibilità fra democrazia e capitalismo (nell'amplia bibliografia sul tema, si segnalano, recentemente, J.-P. Fitoussi, La démocratie et le marché, 2004, trad. it. La democrazia e il mercato, Feltrinelli, Milano, 2004; R. B. Reich, Supercapitalism. The Transformation of Business, Democracy and Everyday Life, 2007, trad. it. Supercapitalismo. Come cambia l'economia globale e i rischi per la democrazia, Fazi Editore, Roma, 2008; M. Salvati, Capitalismo, mercato e democrazia, il Mulino, Bologna, 2009; M. Revelli, Democrazia e mercato, in M. Bovero, V. Pazé (a cura di), La democrazia in nove lezioni, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 92 ss.; S. Žižek, Dalla democrazia alla violenza divina, in G. Agamben, A. Badiou, D. Bensaïd, W. Brown, J.-L. Nancy, J. Rancière, K. Ross, S. Žižek, Démocratie, dans quel état?, 2009, trad. it. In che stato è la democrazia?, Nottetempo, Roma, 2010, pp. 155 ss.; in argomento, cfr. anche, sulla «susteinable globalisation», in particolare rispetto ai diritti umani, W. Benedek, K. De Feyter, F. Marrella (edited by), Economic Globalisation and Human Rights, Cambridge University Press, Cambridge, 2007).

 

[43] Cfr. G. U. Rescigno, Lavoro e costituzione, cit., p. 52, che sottolinea l'ampio margine dei rapporti di forza fra le componenti sociali nel determinare la composizione dei conflitti, ma si veda anche C. Mortati, Il lavoro nella Costituzione, cit., pp. 300-301, che rileva, «posto che la costituzione ha previsto il mantenimento, almeno come forma predominante, dell'appropriazione privata dei beni di produzione e della loro gestione in regime di economia di mercato», come la stessa «ha ammesso che tale assetto, nell'attuale sua struttura e per i rapporti che fa sorgere, in ordine alla produzione dei beni e alla distribuzione del profitto, fra datori e prestatori di lavoro, ingenera una situazione di inferiorità di questi ultimi, ed ha di conseguenza assunto l'obbligo di rimuoverla».

 

[44] G. U. Rescigno, Lavoro e costituzione, cit., p. 42.

 

[45] Si riferisce ad una «garanzia debole» in relazione a quei diritti che prevedono soltanto la garanzia dell'obbligo di introdurre garanzie (L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. 2. Teoria della democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2007 p. 80, nonché, in relazione al diritto al lavoro come «diritto debole», privo di efficaci garanzie primarie, p. 406; più ampiamente, Id., Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. 1. Teoria del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2007, spec. pp. 915 ss.).

 

[46] L. Ferrajoli, Principia iuris, Teoria della democrazia, cit., p. 93.

 

[47] Chiamando in causa in tal senso, per dirlo, con Ferrajoli, le «garanzie primarie» (cfr. spec. L. Ferrajoli, Principia iuris, Teoria del diritto, cit., pp. 668 ss.).

 

[48] Per tacere della possibilità di valutare una determinata scelta normativa in termini di impatto sull'impiego, anche in relazione al contesto temporale (la valutazione è da farsi sul breve periodo o a lungo termine?).

 

[49] L. Ferrajoli, Principia iuris, Teoria del diritto, cit., p. 673.

 

[50] Contra il diffondersi di una visione determinista e oggettiva del "mercato", non è inutile ricordare che si tratta di un modello economico, frutto di scelte politiche, di vinti e vincitori, non dato naturale, oggettivo, incontrovertibile e immutabile; vedi P. Bourdieu, Contre-feux, Propos pour servir à la résistence contre l'invasion néo-libérale, Raisons d'agir, Paris, 1998, p. 100: «il me semble donc que se qui est présenté comme un régime économique régi par les lois inflexibles d'une sorte de nature sociale est en réalité un régime politique qui ne peut s'instaurer qu'avec la complicité active ou passive des pouvoirs proprement politiques»; I. Wallerstein, European Universalism. The Rhetoric of Power, 2006, trad. it. La retorica del potere. Critica dell'universalismo europeo, Fazi, Roma, 2007, pp. VIII-X: la terza versione dell'appello all'universalismo consiste «nell'affermazione delle verità scientifiche del mercato, dell'idea secondo cui "non vi è alcuna alternativa", per i governi, se non accettare le leggi dell'economia neoliberista e agire in base a esse»; «i concetti di diritti umani e di democrazia, la superiorità della civiltà occidentale in quanto fondata su valori e verità universali e l'ineluttabilità della subordinazione al "mercato" ci vengono presentati come idee naturali. Ma non sono affatto tali».

 

[51] A. Fumagalli, Il diritto al default come contropotere finanziario, 2011, consultabile sul sito ww.sbilanciamoci.info .

 

[52] Ragiona di «diritto all'insolvenza» anche come «rifiuto di sottomettere la potenza vivente delle forze sociali al dominio formale del codice economico», F. Berardi Bifo, Paradosso del presente e diritto all'insolvenza, 26 ottobre 2011 (http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/10/27/franco-berardi-bifo-paradosso-del-presente-e-diritto-all%E2%80%99insolvenza/).

Da ultimo, sul tema, si segnala F. Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all'insolvenza, Quando sono le banche a dettare le politiche pubbliche, DeriveApprodi, Roma, 2011.

 

[53] Cfr. G. Viale, Un audit per far luce sul debito, in il manifesto, 29 novembre 2011 (si veda anche Id., La conversione ecologica, NdA Press, Rimini, 2011, per una proposta di modello di sviluppo differente).

 

[54] Per non accedere tout court alle tesi dell'incompatibilità fra democrazia e capitalismo e, dunque, all'esclusione del modello capitalista dalla sfera del decidibile in una democrazia (sostanziale). Non si assiste del resto oggi ad una insofferenza del finanzcapitalismo per la democrazia?

 

[55] Si ricorda, in proposito, il rinvio del testo di legge costituente il c.d. collegato lavoro da parte del Presidente Napolitano il 31 marzo 2010 (il testo integrale del messaggio con la richiesta motivata di una nuova deliberazione delle Camere è consultabile in http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=3&key=1820) .

 

[56] Statuto Cgil, Tit. I, art. 2: «La CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione».

 

[57] Accordo del 28 giugno 2011, terzo punto delle premesse: «la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche considerando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favorire le diversità della qualità del prodotto e quindi la competitività dell'impresa».

La competitività è un must anche dei documenti europei, da ultimo si veda il Patto euro plus - Coordinamento più stretto delle politiche economiche per la competitività e la convergenza (Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, Conclusioni, EUCO 10/1/11 REV 1, Allegato 1, spec., fra gli obiettivi, «a. Stimolare la competitività»).

 

[58] La «libera competizione» pare peraltro una finzione dietro cui si declina una progressiva concentrazione. Si veda, esemplificativamente, il dato (riportati da A. Fumagalli, Il diritto al default, cit.) che vede, al primo trimestre 2011, il controllo di oltre 90% del totale dei titoli derivati nelle mani di cinque Società di Intermediazione Mobiliare e divisioni bancarie (Sim) e cinque banche, o più ampiamente, i dati riportati in L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino, 2011.

 

[59] Punto, quest'ultimo, eseguito con l'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con  modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, la c.d. manovra-bis, che prevede altresì la derogabilità rispetto alla legge (cfr. infra). In senso critico sull'«aziendalizzazione» dell'art. 8, cfr., per un primo commento, M. Rusciano, L'articolo 8 è contro la Costituzione,in Eguaglianza&Libertà, rivista di critica sociale on line, 8 settembre 2011, che, peraltro, sembra valutare invece positivamente l'aziendalizzazione ex Accordo del 28 giugno 2011 in quanto delegata dal contratto nazionale.

 

[60] Lettera della Banca Centrale Europea al Governo italiano, 5 agosto 2011, lett. b).

 

[61] Cfr., ad esempio, art. 30 del c.d. collegato lavoro (legge n. 183 del 2010).

 

[62] Non manca, peraltro, chi sottolinea la centralità che nell'Accordo assume il contratto collettivo nazionale o chi (U. Romagnoli, L'ambiguo compromesso del 28 giugno, in Eguaglianza&Libertà, rivista di critica sociale on line, 22 luglio 2011) definisce «sfuggente» il quadro d'insieme e contraddittori gli orientamenti, rilevando, fra l'altro, come «il principio della preminenza del contratto collettivo nazionale (punti 2 e 3) coesiste con quello della sua derogabilità».

 

[63] Si veda spec. il punto 9 dell'Accordo.

 

[64] Le parole pronunciate in sede di conferenza stampa da M. Sacconi si possono leggere sui siti www.ilsole24ore.com e www.carta.org

.

 

[65] Dichiarazioni programmatiche del Governo presentate da M. Monti al Parlamento (Camera dei Deputati, 17 novembre 2011).

 

[66] …un sistema fiscale che certo non è improntato al criterio della progressività e che - emblematico è l'innalzamento di un punto percentuale dell'Iva con la manovra finanziaria bis di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con  modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 2) - colpisce maggiormente le fasce più deboli, contribuendo ad incrementare la crescita della disuguaglianza.

 

[67] DDL costituzionale recante Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, approvato dal Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2011 e presentato il 15 settembre 2011 (Atto Camera n. 4620). Vari sono i disegni di legge costituzionale presentati in Parlamento in tema di stabilità di bilancio; si veda, ad esempio, la proposta a firma di Bersani ed altri, Modifiche agli articoli 53, 81, 119 e 123 e introduzione del titolo I- bis della parte seconda della Costituzione, in materia di equità tra le generazioni e di stabilità di bilancio (Atto Camera n. 4646). Nelle Dichiarazioni programmatiche del Governo presentate da M. Monti al Parlamento (cit.) la prima fra le azioni previste riguarda il «vincolo costituzionale del pareggio di bilancio»; conseguentemente, le Camere hanno approvato in prima deliberazione (AC n. 4205, approvato il 30 novembre 2011, e AS 3047, approvato il 15 dicembre 2011) il ddl costituzionale recante Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, che riunifica e assorbe i disegni di legge in materia.

Si concorda con chi si domanda quale sia l'idea di politica economica retrostante l'idea del pareggio di bilancio, che non è «innocente», o derivata dalla semplice esigenza di non spendere più di quanto si guadagna, ma sottintende in primo luogo «una precisa imputazione dell'attuale crisi finanziaria ai presunti eccessi dello Stato sociale» (così M. Luciani, Unità nazionale e struttura economica, cit., p. 65), che, dunque - si può aggiungere -, deve essere smantellato, nell'orizzonte di un ribaltamento del «complessivo impianto costituzionale dei rapporti dell'economia con la politica» (ibidem, p. 69); o con chi rileva come il principio del pareggio di bilancio sia «un principio neoliberista», che mira a rimuovere la possibilità di operare, attraverso il bilancio dello Stato e il deficit pubblico, un riequilibrio sociale e territoriale (B. Amoroso, Euro in bilico. Lo spettro del fallimento e gli inganni della finanza globale, Castelvecchi, Roma, 2011, pp. 8-10). Per opinioni, invece, non sfavorevoli ad una modifica dell'art. 81 Cost., cfr. A. Pace, Pareggio di bilancio: qualcosa si può fare, in Rivista AIC, 3/2011, che accoglie peraltro alcune perplessità sollevate in dottrina e insiste sulla necessità di riconoscere alla Corte dei Conti il potere di sollevare in via diretta questione di fronte alla Corte costituzionale per violazione del dovere di pareggio; G. Bognetti, Il pareggio del bilancio nella carta costituzionale, in Rivista AIC, 4/2011. Sull'illogicità economica del pareggio stesso, cfr., sinteticamente, M. Luciani, Unità nazionale e struttura economica, cit., p. 67; considera una farsa, da una prospettiva economica, il pareggio di bilancio, A. Fumagalli, Il diritto al default, cit.

 

[68] C. Mortati, Il lavoro nella Costituzione, cit., pp. 301-302.

 

[69] Sull'inattuazione dell'art. 39 Cost. e sull'estensione giudiziaria dei contratti collettivi di diritto comune, cfr. G. Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale, vol. I, Il sistema delle fonti del diritto, Utet, Torino, 1988, pp. 247 ss.

 

[70] Cfr. M. Prospero, Il costituzionalismo e il lavoro, in Dem. e dir., 2/2008, p. 136: «solo quando il contratto non è più inteso come una mera vicenda individuale è possibile organizzare il peso della soverchiante forza numerica del lavoro per contenere la potenza dominante del capitale».

 

[71] Nello stesso senso si veda, da ultimo, l'art. 8 della c.d. manovra finanziaria-bis (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con  modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148), intitolato, fra l'altro, con una locuzione che vuol essere accattivante, «sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità».

 

[72] In argomento, cfr. G. Zagrebelsky, in E. Mauro, G. Zagrebelsky, La felicità della democrazia, cit., che, a proposito degli accordi di Mirafiori, rileva come essi «prefigurano un sistema di relazioni sindacali che, dichiaratamente da parte aziendale, aspira a estendersi in generale come deroga alla logica dell'articolo 39 della Costituzione» (p. 57); G. Ferraro, Le relazioni industriali dopo «Mirafiori», in Riv. Dir. Sicurezza Sociale, 1/2011, che sottolinea, sempre in relazione agli accordi Fiat, la «dimensione asindacale» (p. 122).

 

[73] Cfr. C. Mortati, Art. 1, cit., p. 20.

 

[74] Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, Resoconto sommario della seduta di martedì 15 ottobre1946, in http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione .

 

[75] Per un approfondimento, si veda, ampiamente, A. Cantaro, Il diritto dimenticato, cit., pp. 69 ss.; nonché, G. Azzariti, Brevi notazioni, cit.; M. G. Garofalo, È ineluttabile il passaggio, cit.; sulle politiche in tema di lavoro e, in specie, sulla flexicurity, recentemente, G. Bronzini, Lavoro e tutela dei diritti fondamentali nelle politiche europee del «dopo Lisbona», in Pol. dir., 1/2008, pp. 141 ss., nonché, per un approccio più generale, L. Gallino, Il lavoro non è una merce, cit., senza dimenticare la legislazione e la giurisprudenza comunitaria degli ultimi anni (per un primo approccio, da ultimo, L. Patruno, Il caso Rüffert: la Corte di giustizia CE fa un altro passo avanti nella "via giudiziaria" al dumping sociale, in www.costituzionalismo.it , fasc. 2/2008).

 

[76] Il "caso" di conflitti di interessi pare in realtà la norma, ma il configurarlo in termini residuali è parte della strategia concertativa che muove dalla negazione del conflitto per meglio assorbirne le rivendicazioni.

 

[77] C. Mortati, Art. 1, cit., p. 20: «è apparso correttivo necessario» della sperequazione fra le parti «conferire rilievo costituzionale al diritto di sciopero… senza che ad esso corrisponda un potere di serrata del datore, perché questo comprometterebbe l'equilibrio delle forze» che si vuol raggiungere.

 

[78] È evidente la distanza con una Repubblica «fondata sul lavoro» e che «riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto» (art. 4, Cost. italiana). Si veda anche l'art. 5 bis TFUE prevede che l'Unione «tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale…». Quale impegno comporta il "tener conto"? "Adeguata" rispetto a cosa? Quale che sia la risposta, non pare garantire quella dignità, quella «esistenza libera e dignitosa» per il lavoratore e la sua famiglia cui si riferisce, ad esempio, l'articolo 36 della Costituzione italiana.

 

[79] Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, Conclusioni (EUCO 10/1/11 REV 1), I, 1: «il Consiglio europeo ha adottato in data odierna un pacchetto globale di misure intese a rispondere alla crisi, preservare la stabilità finanziaria e porre le basi di una crescita intelligente e sostenibile basata sull'inclusione sociale e tesa a creare occupazione: si rafforzeranno così la governance economica e la competitività della zona euro e dell'Unione europea».

 

[80] Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, Conclusioni, Patto euro plus, cit.; per un primo approfondimento, cfr. L. Patruno, La "teologia economica" dell'Europa e il "banco da macellaio" (Schlachtbank) della Storia, in www.costituzionalismo.it, 3/2011.

 

[81] Cfr. G. Cremaschi, Il "porcellum" sindacale firmato Cgil.  Ribellarsi è giusto, in Liberazione, 30 giugno 2011; sottolineano l'emarginazione della pronuncia dei lavoratori F. Bertinotti, S. Cofferati, G. Ferrara, Accordo sindacati-Confindustria. Democrazia irriconoscibile, in il manifesto, 5 luglio 2011.

 

[82] Si noti, fra l'altro, che in tale ipotesi non si discorre nemmeno di un sindacato di minoranza (sul ruolo della Fiom e sulla sua trasformazione, cfr. G. Polo, Ritorno di Fiom, manifestolibri, Roma, 2011).

 

[83] Si veda l'accordo firmato a Mirafiori (Torino) da Fiat Group Automobiles S.p.A, Fim, Uilm, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Associazione Capi e Quadri Fiat il 23 dicembre 2010 che sigla la chiusura di spazi di rappresentanza e azione sindacale alla Fiom in quanto non firmataria dell'accordo. Da ultimo, sulla questione, in relazione ai contratti collettivi relativi a Pomigliano, si è pronunciato il Tribunale ordinario di Torino in funzione di giudice del lavoro, sent. n. 4020 R.G.L. 2011, dichiarando l'antisindacalità della condotta del Gruppo Fiat nella parte in cui «determina, quale effetto conseguente, l'estromissione di Fiom-Cgil dal sito produttivo di Pomigliano d'Arco» (respingendo peraltro contestualmente la richiesta di declaratoria di illegittimità dei contratti del 29 dicembre 2010 e del 17 febbraio 2011). Per una ricostruzione della vicenda degli accordi Fiat, cfr., da ultimo, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, M. Rossi, Le nuove forme di accordi tra sindacati e impresa: una cronaca a partire dal caso Fiat, in Rivista AIC, 3/2011; per una sintesi in specifico delle ricadute sulla posizione della Fiom, C. Guglielmi, L'accordo di Mirafiori. Prime riflessioni su "la fabbrica Italia", in www.dirittisoci aliecittadinanza.org , 12 gennaio 2011, p. 9; G. Ferraro, Le relazioni industriali, cit., p. 124.  

 

[84] Si noti anche come lo stesso Accordo sia stato sottoscritto, ad esempio dalla Cgil, senza il coinvolgimento degli iscritti (cfr., per rilievi critici sul punto, la dichiarazione di G. Rinaldini, coordinatore de La Cgil che Vogliamo, 21 settembre 2011).

 

[85] G. Cremaschi, Il "porcellum Cgil", cit. Contra, nel senso che l'intesa raggiunta «conferma la necessità di coinvolgere gli iscritti e i lavoratori durante l'intero iter negoziale», cfr. il Documento finale del Comitato direttivo nazionale Cgil del 5 luglio 2011 ( www.cgil.tn.it/importdoc/doc/110705_documento_finale_direttivo_.pdf ).

 

[86] Nella nota della Segreteria Confederale Cisl sull'Accordo del 28 giugno 2011 uno degli elementi di «grande soddisfazione» per l'importanza dell'Accordo, accanto all'essere un «segnale di responsabilità delle parti sociali» e «l'ultimo decisivo tassello della riforma della contrattazione collettiva del gennaio 2009», è rappresentato dalla conferma del modello delle Rsa, «anche in proiezione futura»; per la Cgil, invece, l'Accordo «rafforza il ruolo delle Rsu» (così si legge nel Documento finale del Comitato direttivo nazionale Cgil del 5 luglio 2011, cit.), anche se è da notare il dissenso dell'Area programmatica La Cgil che vogliamo che critica proprio l'abbandono dell'obiettivo della generalizzazione delle Rsu (nonché, più ampiamente, i contenuti dell'Accordo; cfr. il commento reperibile sul sito www.lacgilchevogliamo.it/cms/ ).

 

[87] Gallino: «Così si va a destra», intervista di F. Paternò, in il manifesto, 6 luglio 2011.

 

[88] F. Bertinotti, S. Cofferati, G. Ferrara, Accordo sindacati-Confindustria, cit.

 

[89] Il calcolo della rappresentatività è effettuato utilizzando «come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori», certificati dall'Inps e ponderati con i consensi ottenuti nelle elezioni delle Rsu (punto 1 dell'Accordo).

 

[90] Cfr. P. Alleva, Merito e prospettive dell'accordo interconfederale 28/06/2011, in www.dirittisocialiecittadinanza  , 4 luglio 2011, il quale, muovendo da una valutazione positiva del rilievo dato alla rappresentatività nell'Accordo, individua due possibili percorsi: «o in direzione di una democrazia effettiva, per cui la rappresentatività degli attori negoziali costituisce il primo pilastro di una costruzione democratica la quale ha come secondo pilastro… la ratifica da parte degli interessati dell'impiego del mandato rappresentativo, o, invece, in direzione di un accentuato autoritarismo», con «una sorta di manganello calato sui sindacati di minoranza e soprattutto sulla possibilità e volontà dei lavoratori destinatari dell'accordo»; U. Romagnoli, L'ambiguo compromesso del 28 giugno, cit., che rileva come «gli attori collettiviesibiscono una concezione proprietaria della rappresentanza e della contrattazione collettiva che non si sa se definire proterva o ingenua».

 

[91] Accordo del 28 giugno 2011, punto 4 delle premesse.

 

[92] Dalla bozza sul sito www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/statuto_lavori/bozzaddlstatutolavori.pdf , art. 1, c. 2 .

 

[93] Contra cfr. la dottrina, maggioritaria, che saluta come elemento che rafforza la tutela dei diritti il riferimento all'essenzialità.

 

[94] Dichiarazioni programmatiche del Governo presentate da Monti al Parlamento, cit. (corsivo mio).

 

[95] Oltre che, ovviamente, dal suo essere sempre più "flessibile".

 

[96] C. Mortati, Il lavoro nella Costituzione, cit., p. 301. Cfr., fra le altre, Corte cost., sent. n. 101 del 1968, che vede l'intervento del legislatore «quanto mai opportuno o addirittura essenziale per la tutela di dati interessi» (nel caso di specie si discuteva della disciplina dei rapporti individuali di lavoro subordinato).

 

[97] Prova ne sono gli Accordi di Pomigliano (15 giugno e 29 dicembre 2010) e di Mirafiori (23 dicembre 2010), tipico esempio di concession bargainig o give-back agreements.

 

[98] Il termine classe è ormai out ma rinvia ad una realtà che non sparisce semplicemente non pronunciandone più il nome, come in una storia, a contrario, del barone Lamberto (G. Rodari, C'era due volte il barone Lamberto ovvero I misteri dell'isola di San Giulio, Einaudi, Milano, 1978). Per primi riferimenti bibliografici: J. Holloway, Che fine ha fatto la lotta di classe?, manifestolibri, Roma, 2007; A. Bagnasco, Dove sono finite le classi sociali?, in www.costituzionalismo.it , 12 luglio 2007; L. Gallino, La classe invisibile alla ricerca di una voce, in la Repubblica, 24 novembre 2009; D. Bensaïd, Lo scandalo permanente, in G. Agamben, A. Badiou, D. Bensaïd, W. Brown, J.-L. Nancy, J. Rancière, K. Ross, S. Žižek, In che stato è la democrazia?, cit., che critica l'ascrizione della scomparsa delle classi sociali dal lessico alla «fatalità sociologica irreversibile» e non al «lavoro politico – della promozione ideologica e legislativa dell'individualismo concorrenziale – sul sociale».

 

[99] J. S. Mill, Considerations on Representative Government, 1861, trad. it. Considerazioni sul governo rappresentativo, a cura di M. Prospero, Editori Riuniti, Roma, 1997, cap. III, pp. 48-49: le varie classi posseggono interessi differenti e «quando il potere è appannaggio di una sola classe questa lo eserciterà deliberatamente in vista dei propri interessi e a repentaglio degli altri interessi in causa»; «senza i loro difensori naturali, gli interessi delle classi escluse corrono sempre il rischio di essere trascurati», «per quanto sincera possa essere l'intenzione di chi vuole proteggere gli interessi degli altri».

 

[100] G. Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale, cit., p. 257: tra legge e contratto collettivo si applica «il principio di preferenza della legge, nel senso che, se c'è una legge imperativa, essa prevale sul contratto».

 

[101] Art. 8, c. 2-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, c.d. manovra finanziaria-bis, che converte, come detto, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Si anticipa così quanto previsto nel disegno di legge delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori, all'art. 1, c. 2, lett. c), ricordato ante.

 

[102] In tema cfr., da ultimo, L. Gallino, Finanzcapitalismo, cit.; B. Amoroso, Euro in bilico, cit.; sull'intervento pubblico come strumento a sostegno del capitalismo, cfr. G. Bucci, Diritto e politica nella crisi della globalizzazione, in Dem. e dir., 2/2009.

 

[103] Vedi, sul tema, F. Galgano, Lex mercatoria, il Mulino, Bologna, ed. 2010, spec. cap. IX; M. R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, il Mulino, Bologna, 2000; in specie, per riflessioni sul rapporto fra diritto e territorio, N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Laterza, Roma-Bari, 2001.

 

[104] Cfr. S. Rodotà, Quando il fango cancella la politica, in la Repubblica, 29 dicembre 2010: « la vicenda Fiat Mirafiori si presenta come un caso esemplare di quello che viene chiamato "neomedievalismo istituzionale". Proprio perché viviamo in un mondo senza centro, si dice, il governo dei processi, e la creazione delle regole che li accompagnano, sono ormai appannaggio degli specifici soggetti che agiscono in presa diretta nelle situazioni considerate. Questo legittimerebbe la Fiat, come ogni altro soggetto transnazionale, ad essere insieme imprenditore e legislatore, giudice non solo delle convenienze ma pure dei diritti, a Chicago come a Torino».

Emblematico il commento di Sergio Marchionne all'art. 8 (l. 148/2011): «per l'ad del Lingotto "la mossa fatta dal ministro Sacconi con l'articolo 8 ha risolto tantissimi problemi"» (Marchionne promuove la manovra "Ci ha dato ciò che ci serviva", www.repubblica.it , 13 settembre 2011). Al commento segue l'azione: la volontà del gruppo Fiat di estendere il modello Pomigliano-Mirafiori a tutti gli stabilimenti del gruppo, applicando l'art. 8 e derogando al contratto collettivo nazionale (novembre 2011).

 

[105] Le possibilità offerte dall'art. 8 paiono contraddire i riferimenti alla rappresentatività del sindacato presenti nell'Accordo del 28 giugno 2011 (invero - come detto – suscettibili di declinazione autoritaria in quanto nulla è garantito quanto alla formazione e alla conclusione degli accordi); sul punto, cfr. G. Alleva (Accordi sindacali. Alleva: «Articolo 8 bomba inesplosa», consultabile in www.terranews.it , settembre 2011), secondo cui l'articolo 8, consentendo a qualsiasi sindacato territoriale di derogare alla contrattazione collettiva e allo Statuto dei lavoratori, cozza con le regole stabilite nell'accordo del 28 giugno, che è in grado, peraltro, di disinnescarne la portata: «l'articolo 8 sta all'accordo del 28 giugno come la bomba sta al petardo».

 

[106] Cfr. L. Gallino, Come abolire il diritto al lavoro, in la Repubblica, 5 settembre 2011: «il legislatore poteva condensare l'intero articolo 8 in una sola riga che dicesse "i contratti collettivi nazionali sono aboliti e con essi tutte le norme concernenti il diritto del lavoro"»; G. Ferraro, Le relazioni industriali, cit., p. 129: «si intravede un sistema anomico, fortemente condizionato da situazioni di potere contingenti e territorialmente variabili, in un quadro regolativi sommario ed instabile, suscettibile di continue revisioni».

 

[107] Si veda anche, per un riferimento al ricorso alla conciliazione e all'arbitrato, il punto 12 dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009.

 

[108] Si ricorda, parallelamente, anche la disincentivazione a ricorrere al giudice, con la revisione, passata quasi sotto silenzio, della gratuità del processo del lavoro, per cui ogni controversia di lavoro é assoggettata al versamento di un contributo unificato, diversificato secondo il reddito del lavoratore e il valore della causa (cfr. art. 37, c. 6, in uno dei provvedimenti omnibus in tema di stabilità finanziaria, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111).

 

[109] Si veda, in specifico, l'art. 31 (segnatamente i commi 5 e 8, in relazione alla facoltà di decidere secondo equità, e il comma 10 per la previsione di clausole compromissorie); per un commento, fra gli altri, cfr. G. Ferraro, La composizione stragiudiziale delle controversie nel «Collegato lavoro», in Riv. Dir. Sicurezza Sociale, 2/2010; A. Piccinini, C. Ponterio, La controriforma del lavoro, in Quest. giust., 3/2010; E. Olivito, Il collegato lavoro alla finanziaria. Alcune osservazioni sulle controversie di lavoro e sull'ambito del sindacato giurisdizionale, in Rivista AIC, 1/2011.

 

[110] Nelle Dichiarazioni programmatiche del Governo presentate da M. Monti al Parlamento (cit.), ad esempio, è citata più volte l'equità, per lo più in relazione ai sacrifici da farsi, mentre «giustizia» compare solo in relazione ai tempi della giustizia civile.

 

[111] Per un caso di "violazione esplicita" si veda, peraltro, l'Accordo di Mirafiori del 23 dicembre 2010 che prevede 200 ore di straordinario di cui 120 decise unilateralmente dall'azienda, con la conseguenza che, richieste a "turni interi", in aggiunta ad una turnazione su sei giorni, comportano che si possa arrivare a ben 15 settimane all'anno in cui il lavoratore lavora sette giorni su sette (cfr. C. Guglielmi, L'Accordo di Mirafiori, cit.), con buona pace del «diritto al riposo settimanale» (art. 36, c. 3).

 

[112] Qui purtroppo la vaghezza di alcune disposizioni costituzionali, come il rinvio alla legge in tema di diritto di sciopero (art. 40) o di durata massima della giornata lavorativa (art. 36, c. 2), non aiuta.

 

[113] Così almeno si registra di fatto, ferma restando ovviamente la possibilità di procedere a ratifica con altra fonte e nulla ostando, ad esempio, ad una autorizzazione alla ratifica e ad una ratifica con legge costituzionale.

 

[114] Ad adiuvandum si potrebbe citare anche l'art. 75, comma 2, della Costituzione laddove sottrae le leggi di autorizzazione alla ratifica a referendum abrogativo conferendo così alle stesse una forza passiva particolare.

 

[115] Sullo stretto legame fra artt. 1 e 3, c. 2, Cost., cfr., per tutti, C. Mortati, Art. 1, cit., spec. pp. 13-14. 

 

[116] Cfr. P. Ciofi, Il lavoro senza rappresentanza, manifestolibri, Roma, 2011, che, come alternativa alla constatazione della svolta autoritaria nelle relazioni tra capitale e lavoro, si riferisce alla Costituzione come «riferimento ideale» e intesa «non come trincea da difendere, ma come programma da attuare».

giovedì 27 ottobre 2011

Quando lo stipendio dei deputati era misurato sulla paga degli operai

di Raniero La Valle (*)

 

Lo racconta La Valle in "Quel nostro Novecento": l'onestà dei padri costituenti si trasforma nell'invito a ripensare i privilegi dei politici oggi in parlamento. Storie di uomini e donne che programmavano la democrazia nella quasi povertà: Dossetti, La Pira, Lazzati. Protagonista del capitolo che anticipiamo (libro in uscita per la casa editrice Ponte alle Grazie) è una donna straordinaria: Teresa Mattei. Disobbedì a Togliatti e rifiutò di abortire affrontando lo "scandalo" di deputata ragazza-madre che il suo Pci voleva nascondere. E la buttarono fuori

 

Ho conosciuto Teresa Mattei e ho fatto un comizio con lei a Pisa nella campagna elettorale per il referendum costituzionale del giugno 2006, quando la destra berlusconiana voleva far scempio della Costituzione e non vi riuscì. Teresa Mattei aveva già 85 anni, ma la Costituzione la voleva difendere, perché ne era madre; era stata a 24 anni deputata comunista alla Costituente, una delle ventuno donne sui 556 deputati che avevano fatto parte di quell'assemblea.

Era la più giovane di tutti, e per questo Vittorio Emanuele Orlando che, essendo invece il più anziano, aprì la prima seduta del 25 giugno 1946 ("L'Italia non ha ancora finito di essere l'Italia – disse – e come italiani noi abbiamo ancora qualche compito assegnato a noi nella storia del mondo") la chiamò a salire sugli scranni alti come segretaria di Presidenza. In questa veste, con una delegazione dell'Assemblea, il 27 dicembre 1947 presentò al Capo provvisorio dello Stato il testo della Costituzione da firmare: "una ragazzina – come ricorda – che per la foto con De Nicola alla consegna della Costituzione aveva addosso il vestito di sua madre e le scarpe scalcagnate".

I deputati alla Costituente, nell'Italia povera del dopoguerra, erano infatti poveri; per questo ad esempio – e fu una benedizione – i cosiddetti "professorini" – Dossetti, Lazzati, Fanfani, La Pira – non potendo permettersi altro, andarono a vivere tutti insieme nella casa delle signorine Portoghesi in via della Chiesa Nuova 14, formando quel singolare sodalizio che si chiamò poi, per celia, "comunità del Porcellino". Che restassero poveri, ci aveva pensato la stessa Teresa Mattei, perché come segretaria della Presidenza fu tra quelli che dovevano stabilire i criteri per lo stipendio dei costituenti. Insieme con Giuseppe Di Vittorio andò allora su una vecchia macchina della CGIL in giro per fabbriche ed uffici per vedere quale fosse il salario medio degli operai e degli impiegati di allora, e propose che per non allontanarsene l'indennità parlamentare fosse di 42.000 lire al mese. Questa proposta non fu molto popolare tra gli onorevoli e alla fine – ma con non minore sobrietà – il salario dei deputati fu fissato a 80.000 lire. Se la Costituzione rassomigliava all'Italia e ancora oggi è "la più bella del mondo", è anche perché è stata fatta da poveri che stavano dalla parte dei poveri.

Nella Costituzione i poveri non dovevano essere un'astrazione, ma dovevano essere considerati nella loro condizione reale, perché anche loro avessero il diritto a perseguire la felicità, come era stato scritto, quasi due secoli prima, nella Dichiarazione di indipendenza americana: il diritto di cercare la felicità, non di ottenerla, perché questo nessuna Costituzione lo può dare. La Costituzione però può stabilire che la politica debba renderne possibili le condizioni; e così faceva l'articolo 3 del progetto di Costituzione, che nella proposta formulata dalla Commissione dei 75 all'Aula, diceva che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana".

Nell'eguaglianza, c'era anche quella delle donne; e a Teresa Mattei parve che questa formulazione non fosse abbastanza esigente, di fronte alle mille forme di discriminazione, anche mascherate, a cui le donne erano sottoposte (come ad esempio quella delle crocerossine o delle infermiere di Careggi a cui non era permesso sposarsi); intervenendo in aula il 18 marzo 1947 chiese perciò che si aggiungesse "di fatto" dopo il verbo "limitano" ripristinando una formula del resto già approvata, su suggerimento di Togliatti, dalla Prima Sottocommissione, ma poi caduta nel testo definitivo proposto dai Settantacinque. E così restò stabilito che gli ostacoli d'ordine economico e sociale da rimuovere sono quelli che "limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Questa concretezza veniva a Teresa Mattei certamente dall'essere donna, ma anche dall'essere stata partigiana. Alla Resistenza giunse, a 22 anni, dal Fronte della Gioventù della facoltà di lettere dell'università di Firenze, come racconta Patrizia Pacini in una tesi su di lei patrocinata dalla Regione toscana. Teresa non si limitò a fare da staffetta, come molte donne partigiane, ma partecipò ad azioni di guerra, diede informazioni per l'attentato a Gentile, fu arrestata e stuprata dai tedeschi, partecipò alla liberazione di Firenze. Il fratello maggiore, Gianfranco, docente al Politecnico di Milano, combattendo con i GAP (Gruppi di Azione Patriottica) a Roma, nel febbraio del 44 fu preso dai tedeschi e torturato in via Tasso; temendo di cedere alle torture e di rivelare il nome dei compagni, si tolse la vita; solo dopo 18 mesi i genitori riuscirono a trovarne il corpo, sepolto come "sconosciuto" in una fossa del cimitero di Prima Porta.

Il 3 giugno dello stesso anno Teresa, insieme a un altro gappista di Firenze che vi perse la vita, fece saltare un treno di munizioni che i tedeschi avevano parcheggiato in un tunnel presso Pontassieve. In bicicletta riuscì a fuggire dopo l'attentato e si rifugiò all'Università dove Eugenio Garin, con cui stava preparando la tesi, era riunito con alcuni docenti; gli disse che era inseguita dai tedeschi e quando questi arrivarono, Garin finse che la ragazza stesse sostenendo l'esame di laurea e che da tempo fosse lì; e poiché con i professori presenti improvvisò una commissione di laurea, Teresa Mattei quel giorno si laureò davvero, in filosofia.

L'apporto delle donne alla Resistenza è stato molto rilevante. Trentacinquemila furono le donne partigiane, mentre 70.000 fecero parte dei Gruppi di difesa della donna; 4.653 furono arrestate e torturate, 2.750 deportate in Germania, 2812 fucilate o impiccate, 1.070 caddero in combattimento, su un totale di oltre quarantamila partigiani uccisi.

Luciano Lama, ricordando il giorno in cui avevano fucilato suo fratello, disse: "La Resistenza fu una battaglia terribile, disperata e atroce. Vivevamo nascosti nelle buche dei campi di granturco, eravamo circondati da nemici: non erano solo tedeschi e fascisti, c'erano le spie, ti potevano tradire in ogni momento. Vedevamo sparire i nostri compagni, fucilavano famiglie intere. Eravamo sopraffatti dal dolore, dalla rabbia…Altrimenti non avremmo potuto…" Quanto alle donne, a resistere non furono solo le partigiane. Ha detto Teresa Mattei che "la fedeltà istintiva che hanno avuto tutte le donne, era la Resistenza"; e tutte furono partigiane "per aver diviso a metà una patata con chi aveva fame, aver svuotato gli armadi per vestire i disertori, aver rischiato la vita tenendo in soffitta profughi o ebrei. Era quella la vera Resistenza. Io ho combattuto, ma certo non mi divertivo a far saltare i treni o altre cose. La violenza dei tedeschi l'ho pagata sulla mia pelle di donna".

Fu così che le donne si guadagnarono il suffragio universale, votarono nel 1946 per la Costituente, e divennero cittadine a pieno titolo. Teresa Mattei le rappresentò dal 1946 al 1948, per l'8 marzo si inventò la mimosa, che era un fiore povero e molto diffuso nelle campagne, si impegnò per la cultura nel popolo, ma non si ripresentò per le elezioni del 18 aprile del '48. La sua vita politica fu un segno di contraddizione; il primo scontro con Togliatti era stato perché non voleva votare l'art. 7 che dava riconoscimento costituzionale ai Patti Lateranensi; tuttavia fu proprio lei, come segretaria della Presidenza, che dovette fare la chiama per il voto palese ad appello nominale che Togliatti aveva voluto per assicurarsi che tutti i comunisti votassero sì (solo Concetto Marchesi, Teresa Noce e Giuseppe di Vittorio si sottrassero, con l'assenza, a quel voto).

Ma nel 48 il contrasto fu più aspro. Da Bruno Sanguinetti, con cui aveva lottato nella Resistenza, Teresa aspettava un figlio; ma il compagno era sposato, il divorzio non c'era, e perciò i due non si potevano unire in matrimonio. Per il Partito comunista, che era assai moralista, era uno scandalo che una deputata-simbolo, come era Teresa Mattei, diventasse una ragazza-madre. Ma la Resistenza era stata, come scrisse Arturo Carlo Iemolo, "un roveto ardente" e aveva cambiato molti destini. Inutilmente Teresa disse che le ragazze madri non erano rappresentate in Parlamento, e così sarebbe stata lei a farlo; Togliatti non volle sentire ragioni, e pretendeva che Teresa abortisse. Ma anche allora, come aveva fatto tante volte, Teresa resistette, e il figlio lo ebbe; però con il PCI i rapporti si guastarono, lei ne criticò sempre più lo stalinismo, e il 23 aprile del 1955 fu radiata dal partito.

Teresa Mattei continuò la sua politica con le donne, e volse tutta la sua attenzione ai bambini: promosse il cinema fatto dai bambini, ideò Radio bambina e fondò la Lega per il diritto dei bambini alla comunicazione; studiò Piaget e altri grandi pedagogisti moderni, frequentò Illich e Munari e con il giurista prof. Pizzorusso progettò di far inserire nell'art. 3 della Costituzione, quello dell'eguaglianza, la precisazione che la "pari dignità" non sopporta nemmeno distinzioni di età: è dalla nascita che si diviene cittadini, e anche per i neonati vale l'art. 1 per il quale "la sovranità appartiene al popolo". Convinta che nei bambini c'è già tutto, e che in loro il sogno e l'ideale sono sempre presenti come possibilità concreta, si inventò il Premio "Bambino Permanente", da assegnare agli adulti che erano riusciti a essere come bambini, senza immaginare che si trattasse di una categoria evangelica; il primo che ne fu insignito fu Cesare Zavattini, poi lo ebbero Sandro Pertini, Gorbaciov, Tiziano Terzani, Rita Levi Montalcini, Natalia Ginzburg, Armand Hammer, Alexander Dubcek, Danilo Dolci, Bruno Munari e Marcello Piccardo.

 

(*) Raniero La Valle è presidente dei Comitati Dossetti per la Costituzione. Ha diretto, a soli 30 anni, L'Avvenire d'Italia, il più importante giornale cattolico nel quale ha seguito e raccontato le novità e le aperture del Concilio Vaticano II. Se ne va dopo il Concilio (1967), quando inizia la normalizzazione che emargina le tendenze progressiste del cardinale Lercaro. La Valle gira il mondo per la Rai, reportages e documentari, sempre impegnato sui temi della pace: Vietnam, Cambogia, America Latina. Con Linda Bimbi scrive un libro straordinario, vita e assassinio di Marianela Garcia Villas ("Marianela e i suoi fratelli"), avvocato salvadoregno che provava a tutelare i diritti umani violati dalle squadre della morte. Prima al mondo, aveva denunciato le bombe al fosforo, regalo del governo Reagan alla dittatura militare: bruciavano i contadini che pretendevano una normale giustizia sociale. Nel 1976 La Valle entra in Parlamento come indipendente di sinistra; si occupa della riforma della legge sull'obiezione di coscienza. Altri libri "Dalla parte di Abele", "Pacem in Terris, l'enciclica della liberazione", "Prima che l'amore finisca", "Agonia e vocazione dell'Occidente". Nel 2008 ha pubblicato "Se questo è un Dio". Promotore del "Manifesto per la sinistra cristiana" nel quale propone il rilancio della partecipazione politica e dei valori del patto costituzionale del '48 e la critica della democrazia maggioritaria.


venerdì 14 ottobre 2011

L’Europa e la crisi dei debiti sovrani

di Vincenzo Visco
La storia delle (grandi) crisi finanziarie ci insegna che esse sono
tutte caratterizzate da una sequenza di eventi molto simile: hanno
inizio con un crollo dei valori (gonfiati) in qualche segmento del
mercato finanziario; la caduta si estende rapidamente all'intero
mercato; in conseguenza le banche si vengono  a trovare in condizioni
di illiquidità e talvolta di insolvenza ( e possono fallire); le
difficoltà delle banche si traducono in una inevitabile restrizione
creditizia (credit crunch) e quindi in una crisi dell'economia reale,
della produzione e della occupazione; cala il Pil, falliscono le
imprese, crollano  i consumi, aumenta la disoccupazione, l'economia
entra in recessione, e si avvia verso la depressione. Le crisi
finanziarie, inoltre, provocano un forte impatto negativo sui bilanci
pubblici degli Stati in quanto la recessione fa cadere il gettito
fiscale, mentre i meccanismi di sostegno della (crescente)
disoccupazione fanno lievitare la spesa pubblica. A ciò si sono
aggiunti nell'ultima crisi, sia robusti interventi di sostegno
congiunturale  diversamente da quanto accadde nel 1929), sia la
decisione (corretta) di non fare fallire le banche, e quindi di
trasformare consapevolmente ed esplicitamente debiti privati in debito
pubblico (nota 1).

In conseguenza la crisi si trasferisce dal settore privato a quello
pubblico fino a determinare l'insolvenza, il default degli Stati.
Tradizionalmente i default successivi a una grande crisi finanziaria
hanno riguardato soprattutto Paesi in deficit nei conti con l'estero
in seguito alla crisi delle bilance dei pagamenti , ma nella crisi
attuale il rischio di insolvenza si è manifestato anche a causa del
lievitare dei disavanzi fiscali dei bilanci pubblici.

In altre parole ciò che sta succedendo oggi nel mondo è tutt'altro che
inusuale, ed era ampiamente prevedibile data l'ampiezza e la portata
della crisi; il problema è dato dall'eccesso di debiti (privati e
pubblici) che in qualche modo devono essere smaltiti, il che pone la
questione della ripartizione dei costi dell'aggiustamento che comunque
è necessario per consentire una ripresa. Non è un caso che le crisi
siano accompagnate inevitabilmente da conflitti sociali, politici, tra
Stati, e talvolta da guerre.

È per questi motivi che oltre un anno fa prospettai una possibile
soluzione al problema dell'eccesso di debito pubblico generato dalla
crisi, valida nella ipotesi (del tutto irrealistica) che la
consapevolezza dei problemi qui illustrati fosse adeguata, e che la
ragione potesse guidare le scelte economiche del mondo (nota 2).

In sostanza si trattava di collocare in uno speciale Fondo
l'incremento di debito dovuto alla crisi finanziaria finanziandolo con
i proventi di una imposta a ciò dedicata (che poteva essere una tassa
sulle transazioni finanziarie), isolando così l'extra-debito dai
bilanci degli Stati, e garantendo il suo smaltimento nel lungo periodo
senza interferenze con il funzionamento delle economie. Il Fondo
avrebbe potuto operare liberamente sul mercato e quindi produrre anche
profitti. Questa soluzione ove adottata sarebbe stata più utile di
quelle che tradizionalmente si producono dopo la crisi finanziaria per
smaltire i debiti: inflazione, consolidamenti, ripudi, defaults degli
Stati, repressione finanziaria, ecc. vale a dire la rappresentazione
cui stiamo oggi assistendo.

Lo stesso ragionamento, dall'economia globale poteva essere trasferito
su scala regionale (a livello europeo) e così la proposta si è
trasformata in quella di convertire in eurobonds l'eccesso di debito
dei Paesi europei (nota 3). Infine la proposta è stata semplificata
ulteriormente sottolineando che se una imposta sulle transazioni
finanziarie non fosse facilmente attuabile, o ponesse problemi dal
momento che il suo gettito non è distribuito in modo uniforme tra gli
Stati, sarebbe  sufficiente prevedere il finanziamento del servizio
degli eurobonds a carico dei singoli Stati in proporzione al debito
conferito nel Fondo mediante un esplicito ear-marking (destinazione
prioritaria) delle loro entrate di bilancio al servizio del debito
comune. Inoltre è possibile dimostrare che, dato il prevedibile costo
degli eurobonds (tasso di interesse), i risparmi determinati dalla
convergenza dei tassi sarebbero tali da consentire non solo il
riequilibrio delle finanze pubbliche degli Stati ma anche la
compensazione degli eventuali extra costi a carico dei Paesi virtuosi
da parte di quelli "viziosi" che trarrebbero il massimo vantaggio
dalla emissione degli eurobonds (nota 4). Da questo punto di vista non
mi sembra necessario prospettare forme di garanzia reale per il Fondo
che dovrebbe emettere gli eurobonds, come avviene nella proposta di
Prodi e Quadrio Curzio ( l'oro delle banche centrali); infatti il
servizio del nuovo debito europeo dovrebbe avvenire mediante un flusso
di esborsi correnti ( interessi, ecc.) e sarebbe comunque necessario (
e sufficiente) garantire tale flusso dalle entrate correnti dei
bilanci dei singoli Stati e/o da imposte a ciò dedicate e destinate (
come la FTT nella proposta Visco). Il passo logicamente e
temporalmente successivo dovrebbe essere, ovviamente, la previsione di
imposte (o comunque gettito) di pertinenza diretta dell'Unione, e
quindi l'inizio di una vera  e propria politica fiscale europea.

In materia di eurobonds sono state avanzate diverse ipotesi e proposte
(nota 5): da parte di Monti, Delpla e von Weisäcker, Juncker e
Tremonti, fino a Prodi e Quadrio Curzio. Tutte seguono lo stesso
schema: ipotizzano cioè che si possano emettere titoli di debito
europeo per un ammontare massimo pari al 60% del Pil dell'eurozona. La
proposta Visco invece ipotizza o che si trasformi in eurobonds solo la
parte corrispondente all'incremento del debito provocato dalla crisi,
o – viceversa - quella che eccede il 60% del Pil di ciascun Paese.
L'obiettivo della stabilità richiede infatti che i singoli Paesi
possano ripartire con nuove regole, nuovi controlli e adeguate riforme
dalla stessa condizione iniziale. Si eviterebbe così il rischio di un
trattamento pregiudizialmente diverso dei singoli Paesi da parte dei
mercati. Ciascun Paese dovrebbe finanziare dal proprio bilancio sia il
servizio degli eurobonds che quello relativo al debito domestico.

Né è difficile capire perché siamo arrivati alla situazione attuale.
Dopo la introduzione dell'euro, la convergenza dei tassi di interesse
e l'integrazione dei mercati finanziari fu immediata come si conviene
in condizioni di moneta unica, e tale situazione ha prevalso fino a
pochi mesi fa quando l'intero sistema della moneta unica è entrato in
crisi per ragioni evidenti: il rifiuto dell'Unione europea di gestire
insieme e collettivamente la crisi finanziaria e in particolare quella
delle banche considerandola questione nazionale da trattare a livello
di singolo Stato. È emersa così l'insufficienza tecnica e politica
della costruzione dell'euro: era quello invece il momento per
utilizzare l'emissione di eurobonds per ricapitalizzare congiuntamente
le banche europee e far fare un passo avanti al processo di
integrazione. La attuale crisi dell'euro è infatti poco giustificabile
da un punto di vista economico: la zona euro presenta livelli di
debito piuttosto ridotti (80-85%) rispetto a quelli degli USA, del
Giappone, del R.U e un equilibro nelle partire correnti e tuttavia è
stata più fortemente colpita dai mercati: se l'Europa avesse agito
come un unico soggetto economico tutto ciò non sarebbe accaduto. Il
possibile default di alcuni Paesi, Italia compresa, e la conseguente
possibile disintegrazione della zona euro sono il prodotto di errori,
miopie e nazionalismi riemergenti che richiamano alla memoria vicende
non dissimili verificatesi dopo la crisi del '29. Soprattutto in
Europa si è affermata nel dibattito politico corrente una singolare
inversione tra le cause e gli effetti della crisi. Mentre – come si è
detto – è del tutto ovvio e pacifico che i disavanzi e la crescita del
debito sono un effetto della crisi, in Europa si è teorizzato, e ci
stiamo comportando come se la crisi fosse l'effetto, e non la causa,
dei disavanzi di alcuni Paesi periferici, sicché sarebbe necessario
per risolvere i problemi europei, che questi Paesi, ai quali di è
aggiunta l'Italia, deflazionassero pesantemente la loro economia costi
quello che costi. È abbastanza ovvio che così facendo si peggiora la
situazione anziché risolverla, si creano risentimenti, paure e
sofferenze reali che potrebbero essere evitati.

Il problema rimane quindi quello della gestione dei debiti provocati
dalla crisi finanziaria: se si ritiene che debbano essere ripianati
all'interno dei bilanci di ciascun Paese, non rimane che procedere
come stiamo facendo e ipotecare 10-20 anni delle nostre vite
dedicandole a questo compito. Se viceversa si prende atto della realtà
(anche storica (nota 6)) e si cercano sistemi cooperativi e meccanismi
e strumenti finanziari idonei a gestire la crisi, (come sono anche gli
eurobonds) è possibile riprendere una fase di sviluppo più ordinata di
quella che si è risolta nella catastrofe del 2007-09. Ma per fare ciò
sarebbero necessarie leadership politiche molto forti, consapevoli e
autorevoli.

-------------------------------------------------
1) Naturalmente non era necessario salvare, oltre alle banche, anche i
proprietari delle banche. Sarebbe stato invece opportuno
nazionalizzarle, sostituire il management e trasformare gli
obbligazionisti in azionisti in modo da costringere anche loro a farsi
carico dei costi della crisi. Le banche così risanate potevano
successivamente essere riprivatizzate. Non aver seguito questa
strategia che pure era stata prospettata (persino in maniera
bipartisan), è stato il principale errore che può essere imputato al
Presidente Obama. Più probabilmente, però, tale comportamento riflette
l'influenza (nefasta) del finanziamento privato della politica negli
S.U., e cioè la crisi della democrazia americana.
2) Lo stesso problema era stato sollevato da Paolo Savona più o meno
contemporaneamente in alcuni articoli comparsi sul Messaggero.
3) V. Visco: Innovative Financing at a Global and European Level,
Audizione la Parlamento Europeo 10 gennaio 2011.
4) V. Visco Il Sole 24Ore 16 luglio 2011
5) Il fatto che l'emissione di eurobonds possa in teoria e in pratica,
essere utilizzata per finanziare infrastrutture e programmi di
investimento, o per "europeizzare" parte del debito dei Paesi della
zona euro è ovviamente del tutto irrilevante.
6) Reinhart e Rogoff hanno dimostrato come i grandi debiti derivati
dalle grandi crisi non sono mai stati ripagati interamente nella
storia del capitalismo. V. A. Decade of Debt NBER w.p. n. 16.827.

giovedì 1 settembre 2011

La neo-Costituzione preventiva


Un colpo di sole, un effetto della calura agostana? No, questa linea compare nel decreto sull´emergenza economica fin dal suo primo articolo: «In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo». E più avanti, in maniera ancor più sconcertante, si aggiunge: «In attesa della revisione dell´articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l´iniziativa e l´attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge».

 

"In anticipazione", "in attesa"? Se si rispetta la più elementare grammatica costituzionale, queste sono espressioni insensate, e pericolose. Prima di un cambiamento legislativo, le norme esistenti debbono restare ferme, soprattutto quando si tratta di norme costituzionali - fondamenta del sistema giuridico. Ma quegli articoli del decreto provano il contrario, sono la testimonianza della scomparsa del senso stesso di che cosa sia una Costituzione, manifestano una voglia di liberarsi delle regole costituzionali ignorando la procedura per la loro revisione e imponendo addirittura una radicale e rapidissima (un anno!) riscrittura dell´intero ordine giuridico dell´economia.

 

La via della "decostituzionalizzazione", già evidente nelle proposte di riforma della giustizia, si fa sempre più scivolosa, può portare ad un vero disordine giuridico. Considerate solo una ipotesi. L´annunciata riforma dell´articolo 41 non viene approvata in Parlamento o è bocciata dal voto dei cittadini, come accadde nel 2006 quando più di sedici milioni di italiani dissero di no alla riforma costituzionale del centrodestra.

 

A questo punto l´"attesa" sarebbe finita e, mancando il necessario appiglio costituzionale, verrebbe travolta l´intera nuova impalcatura giuridica approvata nel frattempo da Stato e sistema delle autonomie. E, al di là di questa ipotesi estrema, l´arbitrio del legislatore potrebbe già essere censurato dalla Corte costituzionale, alla quale è possibile che si rivolgano enti locali rispettosi della Costituzione vigente. Per evitare disastri del genere, un Parlamento serio dovrebbe cancellare quelle norme.

 

Il predicato rigore finanziario finisce così con l´essere accompagnato da un irresponsabile lassismo istituzionale, le cui tracce nel decreto sono molte, figlie di improvvisazione e incultura. L´improvvisazione è stata resa clamorosamente evidente dai litigi scoppiati nella maggioranza, e le ipotesi di modifica sono tante che ben possiamo dire che il decreto all´esame del Senato è stato svuotato di ogni senso politico e istituzionale, è ridotto a un canovaccio sul quale nelle prossime settimane si svolgeranno prove di forza tra gruppi in conflitto.

 

L´incultura traspare in molte norme e nella discussione che le accompagna, dove quasi non v´è traccia di capacità di analizzare i difficili problemi da affrontare. Nel momento stesso in cui i contenuti del decreto venivano annunciati, Tito Boeri, con l´abituale sua nettezza, metteva in evidenza come la riforma dell´articolo 41 fosse un diversivo, perché le difficoltà dell´economia non potevano in alcun modo essergli imputate; e come l´introduzione nella Costituzione della regola del pareggio di bilancio determinasse una rigidità rischiosa, ricordando gli effetti negativi che un vincolo del genere aveva appena prodotto negli Stati Uniti.

 

Molti hanno ripreso questi rilievi, ai quali tuttavia la discussione politica ha dedicato un´attenzione sommaria e disinformata, visto il modo in cui si è fatto riferimento agli articoli 41 e 81 della Costituzione. Posso sommessamente ricordare che alla genesi di questi due articoli ha dedicato studi penetranti uno studioso attento, Luigi Gianniti, e non sarebbe certo una perdita di tempo se qualche parlamentare desse loro un´occhiata?

 

Giuste e alte sono state le proteste contro l´iniquità del decreto, che diviene un moltiplicatore di quelle diseguaglianze che stanno distruggendo la coesione sociale, a parole tema di cui tutti si dicono preoccupati. Gli obblighi imposti dalla crisi finanziaria non sono colti come una opportunità per distribuire equamente il peso della manovra, per chiamare all´"adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (articolo 2 della Costituzione) i moltissimi che finora ad essi si sono sottratti. Leggendo il decreto, si coglie piuttosto la voglia di usare questa opportunità per una sorta di regolamento finale dei conti soprattutto con i sindacati, con l´odiata Cgil.

 

Alle letture consolatorie vorrei contrapporre l´impietosa analisi del nostro maggiore studioso di diritto del lavoro, Umberto Romagnoli, che ci ricorda che il lavoro non è una merce e la dignità del lavoratore non è negoziabile. E le infinite smagliature delle parti dedicate alle dismissioni di immobili, alla privatizzazione di servizi e beni pubblici? Si alimentano illusioni facendo balenare l´esistenza di un patrimonio immobiliare la cui vendita colmerebbe ogni voragine dei debiti pubblici. Ma quel patrimonio è al 70% nelle mani di enti locali e i veri esperti stimano che soltanto una quota oscillante tra il 5% e il 10% potrebbe essere proficuamente messa sul mercato. L´urgenza dovrebbe essere sfruttata per accelerare quel lavoro analitico sui beni pubblici invocato da vent´anni e per arrivare finalmente a una classificazione aderente alle loro funzioni (esistono già disegni di legge in materia), non per incentivare privatizzazioni scriteriate (non insegna nulla l´esperienza degli anni Novanta?), per fare cassa sacrificando beni e interessi collettivi.

 

Vi sono sicuramente beni che possono essere messi sul mercato, ma ancor più importante è stimolare le gestioni virtuose di quelli che possono garantire con continuità risorse al settore pubblico. Proprio in questi giorni si è messo in evidenza come vi siano frequenze digitali che possono assicurare un gettito di tre miliardi. E non dimentichiamo il colpo di mano, per fortuna sventato, con il quale si voleva fare un vero regalo ai gestori degli stabilimenti balneari, portando a 90 anni la durata delle loro concessioni. Traspare dal decreto un´altra voglia di rivincita, contro i 27 milioni di cittadini che, votando sì nei referendum sull´acqua come bene comune, hanno voluto dare una indicazione chiara per una gestione dei beni sottratta alle dissipazioni del pubblico e ai profitti dei privati. Sarebbe grave se il decreto servisse per archiviare uno dei pochi momenti in cui politica e cittadini si sono davvero riconciliati.

 

Stefano  Rodotà

La Repubblica, 28 agosto 2011

giovedì 25 agosto 2011

Pareggio di bilancio e Costituzione

1 Con interessanti e tempestive iniziative, senatori e deputati della maggioranza e della opposizione, hanno avanzato una serie di proposte per riscrivere l'art. 81 Cost., architrave del nostro impianto delle istituzioni di bilancio. Il Governo ha annunciato una sua iniziativa sulla stessa materia. E' molto importante che una discussione seria su questa materia parta dal Parlamento che è il titolare dei poteri delle borsa, consentendo di riesaminare, nel tempo di riflessione necessariamente non breve che la Costituzione prevede per la sua modifica, una serie di nessi che richiedono, a parere di chi scrive, la "vista lunga". Scopo di questa breve riflessione è offrire qualche primo elemento per mettere a fuoco alcuni nessi relativi ai rapporti di potere tra governo e parlamento, tra stato ed autonomie territoriali.

 

2 Nel momento in cui l'Unione europea è alla ricerca, spinta da eventi troppo a lungo solo subiti, di un nuovo approdo istituzionale  e mentre Germania e Francia, governate da coalizioni di centro destra, con soluzioni diverse ma rispettose del loro impianto costituzionale, hanno reso più stringenti i rispettivi meccanismi di controllo fiscale (entrata – spesa), appare utile che anche la nostra classe politica mostri di volersi misurare con questo tema. Potrebbe essere il segno di un cambio di passo condiviso nelle nostre istituzioni fiscali. Tuttavia per far ciò in modo credibile occorre aver chiaro alcuni punti; in primo luogo che modifiche costituzionali così delicate devono avere il giusto tempo di preparazione e realizzare effettive convergenze, politiche e tecniche, molto ampie, cioè segnare un cambio reale nella committenza politica; in secondo luogo, che tutte le misure necessarie ad accelerare i tempi di correzione strutturale dei nostri conti e a varare misure per una crescita equa e duratura, sono adottabili nel contesto attuale, senza alcun limite o vincolo di natura costituzionale. La Costituzione non impedisce alcun pareggio di bilancio, di qualsiasi natura. Sarebbe veramente grave consentire lo stravolgimento del testo costituzionale, usando il pretesto dell'emergenza finanziaria, per conseguire obiettivi di divisione politica e di rafforzamento di una maggioranza in evidente difficoltà. Se si vogliono risanare i conti si mettano in campo misure adeguate. E la Costituzione certamente non c'entra niente. Anzi, misure strutturali che spostano potere d'acquisto dai ceti abbienti verso i giovani, chi è in difficoltà e verso le imprese che producono ed esportano sono del tutto coerenti con la nostra Carta fondamentale. Costituzionalizzare poi un concetto tecnicamente molto controverso, come la solidarietà tra generazioni, che è comunque già chiaramente presente nell'impianto della Carta, è un'altra operazione a forte contenuto ideologico.

 

3 Tuttavia quello della governance del bilancio pubblico è un tema cruciale, su cui è utile misurarsi, se si colloca la situazione italiana nel contesto europeo. Si può scegliere come criterio base di equilibrio il pareggio tra tutte le entrate e le spese finali, trattando in modo specifico la decisione sul debito e si può scegliere di bloccare su questa regola anche tutti i singoli enti del titolo V o i comparti che lo compongono (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane); tuttavia anche alla luce della nuova governance europea (e delle recenti riforme tedesche e francesi) non appare giuridicamente appropriato e tecnicamente consigliabile, in linea economica, espellere dai mezzi di finanziamento della spesa pubblica (in particolare per investimento) il debito. Le ragioni sono arcinote e infatti i testi presentati fanno riferimento a maggioranze qualificate per fare debito o al concetto di pareggio economico strutturale, cioè corretto per il ciclo e al netto delle una tantum. Allora si tratta di capire se si vuole dare un messaggio ai mercati o invece si vuole porre mano ad una revisione strutturale delle nostre istituzioni di bilancio, sottraendole ad una egemonia ragionieristica e formalistica, che ha dato fin qui risultati assai deludenti, innestandole invece  in una solida e trasparente governance economica. In questa egemonia la struttura giuridica delle posizioni soggettive è stata usata fin qui come difesa di un certo modo di strutturare il bilancio e le leggi fiscali, ma si tratta in larga misura di un pretesto per difendere posizioni di controllo. Ma il controllo degli andamenti di spesa e entrata ha oggi bisogno di altri e più aggiornati strumenti.

 

4 In ogni caso, l'affermazione di principio di un criterio di pareggio strutturale dovrebbe tradursi in meccanismi procedurali appropriati nelle parti della Costituzione che disciplinano la formazione della legge dello Stato (art. 81 Cost.) e nel titolo V. E in queste due parti dovrebbe tradursi in meccanismi "neutri" di garanzia, per le opposizioni e le autonomie territoriali, a supporto della decisione dell'Esecutivo di intervenire nei procedimenti legislativi e normativi a tutti i livelli, per salvaguardare questa regole; e tali meccanismi dovrebbero seguire la fase di gestione e di rendicontazione, individuando appropriati interventi di correzione. Dunque, andrebbero affrontati subito i nodi della trasparenza e monitorabilità dei dati di finanza pubblica che segnano gli sconfinamenti non desiderati. Francia e Germania hanno prassi e istituti consolidati che non assegnano queste informazioni al dominio esclusivo del Ministro dell'economia. E' altresì intuitivo che se tutti gli enti devono essere in pareggio, senza debito, la perequazione statale approfondisce la sua funzione di equilibrio e la centralizzazione della decisione sul debito accentua il tratto centralista del sistema, oggi parametrato sul patto di stabilità, con gli inconvenienti ben noti. Si possono immaginare meccanismi di distribuzione del debito che compensino in modo virtuoso, tra enti (o comparti) in avanzo ed enti in disavanzo, ma si tratta di questioni tecniche complesse, che richiedono adeguate modifiche del titolo V, dove ora l'art. 119 Cost, riconosce una vera golden rule: gli enti possono indebitarsi per fare investimenti. Si tratta dunque di riconoscere in pieno la competenza esclusiva dello Stato nel programmare la l'emissione e la gestione del debito, riconoscendogli una competenze esclusiva (e non concorrente) in materia di coordinamento della finanza pubblica. Risulta ora evidente come tutta la costruzione del titolo V sia stata il frutto di scelte affrettate e tecnicamente deboli, proprio sul tema cruciale dell'autonomia fiscale; ora c'è l'occasione per ritornare in modo approfondito su questi profili, liberandoci dalla cattiva egemonia di economisti e giuristi che hanno assecondato un disegno fondato su gravi equivoci, teorico pratici, a cominciare dall'enfasi sul cosiddetto residuo fiscale, che segmenta il paese senza alcun costrutto. Chi scrive da tempo ha osservato che il vestito di arlecchino fiscale che si sta cucendo addosso al paese serve solo a far scappare gli investitori, nazionali ed esteri. E tutto quanto di sensato si è fin qui fatto (omogeneizzazione dei conti; costi standard, sanzioni agli amministratori incapaci), nulla a ha che fare col federalismo fiscale, che del resto è termine mai usato in Costituzione.

 

5 Con la vigente cornice normativa è stato possibile approvare in pochissimi giorni, in una fase di eccezione, una manovra molto rilevante; la tecnica utilizzata è quella che segna da almeno tre legislature l'assetto dei rapporti di potere tra governo e parlamento: decreti legge; maxi emendamento governativo che chiude la discussione e fiducia. I parlamentari bipartisan, se hanno la vista lunga, dovrebbero chiedersi verso quale punto di equilibrio procedurale intendono spostare il sistema; ritengono che la situazione prevalsa in questi anni sia un punto di approdo per una democrazia europea? Autorevoli esponenti di questa maggioranza ritengono che lo stato di eccezione di questa ultima manovra debba e possa essere la regola; è su queste questioni di procedura che sono poi di sostanza sarà molto interessante capire quale è l'idea dei rapporti governo - parlamento che questi parlamentari intendono alimentare. In altri termini quale è la loro idea di democrazia europea.

 

6 Sono questioni sulle quali occorre riflettere con cura; non ci sembra appropriato trattare le procedure della democrazia rappresentativa come un mero nesso tecnico economico; l'esperienza del secolo che è finito e di quello cominciato, in uno scontro frontale tra calcolo dei mercati finanziari e scelte delle istituzioni democratiche, indica che la governance di questi sistemi e le relative performance economiche, sono intrinsecamente fondati sulla trasparenza e l'equità dei processi di creazione e distribuzione della ricchezza prodotta. Senza partecipazione, senza controllo delle opposizioni, senza strumenti adeguati per il controllo e senza trasparenza, la democrazia rappresentativa si trasforma in una procedura falsamente neutra. C'è un continuum tecnico nell'esame delle scelte fiscali; la sola centralizzazione della decisione "blindata" nel governo, col parlamento che fa da spettatore muto, non serve a tranquillizzare i mercati, ma certamente non produce soluzioni per la crescita. Le lobbies lavorano nelle stanze del governo, come nel parlamento, e blindare la scelta del governo, senza controllo e discussione vera in parlamento, è un tradimento della democrazia europea. Ce lo ha ricordato poche settimane fa una grande autorità, morale ed economica: A. Senn. Le iniziative bipartisan saranno una utile occasione per saggiare la tempra della cultura democratica ed europeista dei nostri politici.

 

Paolo De Ioanna

Consigliere di stato


martedì 2 agosto 2011

La lunga estate delle leggi ad personam

di Franco Cordero   

Il teatro berlusconiano ha movimenti e statue da presepio meccanico. Luglio 2010: Sua Maestà pretendeva che il Senato votasse subito un ddl sulle intercettazioni, emendato dalla Camera; sapendosi seduto sul camino d´un vulcano, temeva l´eruzione; quanta roba bolliva là sotto, dalle serate d´Arcore alla P4. Non c´era più tempo: l´estate porta la scissione nel Pdl; da lì un travaglio chiuso sul filo del rasoio, con l´acquisto d´anime transumanti e sopravvivenza artificiale d´un governo catalettico. Adesso comanda lavori legislativi in settantadue ore, prima che Palazzo Madama chiuda. Nel frattempo pioveva sul bagnato. Annus horribilis: gli votano contro Torino, Milano, Napoli, mentre l´anno scorso aveva nella manica l´asso plebiscitario o almeno credeva d´essere agonista irresistibile; quattro referendum affondano altrettante leggi sue; invocava l´arrocco nel voto sull´arresto d´un parlamentare Pdl (posizione strategica, essendo in ballo la P4) e soccombe ancora, tradito dalla Lega. Non è più lui nella fantasia collettiva e, stando ai casi analoghi, i carismi svaniti non tornano. Questa diversione parlamentare sa d´estremo esorcismo. Vediamola.

 

Delle due novità una non è tale. Secondo l´art. 238-bis (interpolato dalla l. 7 agosto 1992 n. 356), le sentenze «irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova» dei fatti ivi accertati. Allora notavo come in sé non provino niente: l´eventuale apporto istruttorio viene dal materiale raccolto, comunque l´abbiano usato, bene o male, e sta nei relativi verbali; analisi del discorso testimoniale o argomenti induttivi, presi dalla motivazione, valgono nella misura della qualità logica, poco o tanto; e vengono utili anche detective stories intelligenti, come ne scriveva Edgar Allan Poe (Procedura penale, 8ava ed., 2006, 805 sg.). Insomma, ogni giudice deve risolversi l´equazione storica. Se vogliamo attribuire un senso all´art. 238-bis, intendiamolo così: non è richiesta la copia autentica dei singoli verbali, risultando dalla sentenza il contenuto degli stessi; l´interessato può confutarla esibendoli; resta fermo il diritto d´escutere il testimone ogniqualvolta la parte fosse estranea a quel giudizio. Su tale punto, dunque, l´ennesima manomissione pro Domino Berluscone lascia le cose quali erano.

 

L´altro fendente confisca un potere senza il quale i dibattimenti diventano teatro dell´assurdo in mano al guastatore. In limine i contraddittori espongono le rispettive prove: spetta al giudice ammetterle, se compatibili col sistema (non lo sono, ad esempio, iudicia feretri, sedute spiritiche, narcoanalisi, lie detector); e devono essere rilevanti, ossia tali che i relativi fatti influiscano sulla decisione. Questo secondo vaglio cadrebbe, stando ai segnali dal laboratorio, con l´intuibile elefantiasi del procedimento. Nell´arte avvocatesca d´Arcore il capolavoro è gonfiarlo, stando sur place, finché la materia penale svanisca, estinta dal tempo: udienze interminabili e manovra a tenaglia; la seconda ganascia scatta appena il tempo perso superi dati termini; il tutto sparisce dal mondo, come mai avvenuto. Sviluppano un freddo farnetichio i processi «lungo» e «breve», correlati nel piano criminofilo, roba negromantica. Nel vizioso codice vigente esiste ancora qualche limite al perditempo: il presidente taglia le liste «manifestamente sovrabbondanti» (art. 468, c. 2); sull´ammissione decide un´ordinanza, escludendo ogni prova «superflua» (art. 495, c. 4). Nel rito futuribile diventa padrona la parte: sfilano quanti testimoni l´interessato ritiene conveniente indicare; B. voleva escuterne 1500, il cui esame, laboriosamente condotto, riempirebbe vari anni. Passatempo costoso, esperibile da chi abbia tanti soldi. Ad esempio, N prospetta un´ipotesi difensiva nel cui contesto assume qualche vago rilievo la condizione climatica, e porta in aula tutti i meteorologi reperibili nei due emisferi, o chiama duemila testimoni sul seguente tema: conoscono bene l´imputato, omicida flagrante; raccontando quel che sanno sul conto suo forniranno dati alla diagnosi della personalità, importante nel quantificare la pena. Sono innumerevoli le possibili diavolerie.

 

Più delle precedenti, questa ventesima lex ad personam, utile nei casi Mills e Ruby, presenta l´immagine d´un paese sfigurato: decade a vista d´occhio; non ha futuro; e l´uomo che da 17 anni v´imperversa (ma l´azione tossica ne conta almeno trenta), ordina alla troupe d´allestirgli una sporca via d´uscita dai giudizi penali, noncurante della figura. Da come gli ubbidiscono, vediamo a che punto sia l´insensibilità morale. I reggicoda definiscono «sacrosanto» il diritto d´allungare i tempi d´una macchina al collasso. Non stupisce che il Pdl gli corra dietro: perdurando le rendite, lo seguiranno alla porta dell´inferno, con un salto laterale in extremis perché da queste parti la tragedia ha poco sèguito, né valgono fedeltà assolute; ogni domestico misura il padrone a occhiate fredde. Non se le sente addosso? Aspettiamo le scelte leghiste: andargli dietro sarebbe perdita secca, qualunque corrispettivo offra; era gesto astuto votare l´arresto del parlamentare Pdl mercoledì 20 luglio; ricadendo nell´abito servile, mascherato da insofferenze inconcludenti, il Carroccio perderebbe ogni credito. Corre un tempo climaterico. L´ultima mossa conferma quel che sapevamo: l´Olonese non ha freni, né morale né estetico, e nemmeno l´elementare prudenza con cui agivano famosi scorridori. A proposito, viene in mente un caso tedesco 1938: Werner von Fritsch, comandante dell´esercito, deve dimettersi sotto false accuse fabbricate dalla Gestapo; poche settimane dopo risulta innocente ma cosa fatta capo ha; ormai, scrive in una lettera, il popolo tedesco è inseparabile da Hitler, finiranno nell´abisso. Speriamo superfluo lo scongiuro: gl´italiani sanno sopravvivere e Re Lanterna non è «der Führer», sebbene così lo chiamasse sei anni fa un´operosa emissaria Mediaset nella Rai, né sa cosa significhi Götterdämmerung; auguriamogli lunghi ozi in uno dei suoi paradisi, dove non mancheranno le odalische.

 

La Repubblica, 29 luglio 2011