giovedì 25 agosto 2011

Pareggio di bilancio e Costituzione

1 Con interessanti e tempestive iniziative, senatori e deputati della maggioranza e della opposizione, hanno avanzato una serie di proposte per riscrivere l'art. 81 Cost., architrave del nostro impianto delle istituzioni di bilancio. Il Governo ha annunciato una sua iniziativa sulla stessa materia. E' molto importante che una discussione seria su questa materia parta dal Parlamento che è il titolare dei poteri delle borsa, consentendo di riesaminare, nel tempo di riflessione necessariamente non breve che la Costituzione prevede per la sua modifica, una serie di nessi che richiedono, a parere di chi scrive, la "vista lunga". Scopo di questa breve riflessione è offrire qualche primo elemento per mettere a fuoco alcuni nessi relativi ai rapporti di potere tra governo e parlamento, tra stato ed autonomie territoriali.

 

2 Nel momento in cui l'Unione europea è alla ricerca, spinta da eventi troppo a lungo solo subiti, di un nuovo approdo istituzionale  e mentre Germania e Francia, governate da coalizioni di centro destra, con soluzioni diverse ma rispettose del loro impianto costituzionale, hanno reso più stringenti i rispettivi meccanismi di controllo fiscale (entrata – spesa), appare utile che anche la nostra classe politica mostri di volersi misurare con questo tema. Potrebbe essere il segno di un cambio di passo condiviso nelle nostre istituzioni fiscali. Tuttavia per far ciò in modo credibile occorre aver chiaro alcuni punti; in primo luogo che modifiche costituzionali così delicate devono avere il giusto tempo di preparazione e realizzare effettive convergenze, politiche e tecniche, molto ampie, cioè segnare un cambio reale nella committenza politica; in secondo luogo, che tutte le misure necessarie ad accelerare i tempi di correzione strutturale dei nostri conti e a varare misure per una crescita equa e duratura, sono adottabili nel contesto attuale, senza alcun limite o vincolo di natura costituzionale. La Costituzione non impedisce alcun pareggio di bilancio, di qualsiasi natura. Sarebbe veramente grave consentire lo stravolgimento del testo costituzionale, usando il pretesto dell'emergenza finanziaria, per conseguire obiettivi di divisione politica e di rafforzamento di una maggioranza in evidente difficoltà. Se si vogliono risanare i conti si mettano in campo misure adeguate. E la Costituzione certamente non c'entra niente. Anzi, misure strutturali che spostano potere d'acquisto dai ceti abbienti verso i giovani, chi è in difficoltà e verso le imprese che producono ed esportano sono del tutto coerenti con la nostra Carta fondamentale. Costituzionalizzare poi un concetto tecnicamente molto controverso, come la solidarietà tra generazioni, che è comunque già chiaramente presente nell'impianto della Carta, è un'altra operazione a forte contenuto ideologico.

 

3 Tuttavia quello della governance del bilancio pubblico è un tema cruciale, su cui è utile misurarsi, se si colloca la situazione italiana nel contesto europeo. Si può scegliere come criterio base di equilibrio il pareggio tra tutte le entrate e le spese finali, trattando in modo specifico la decisione sul debito e si può scegliere di bloccare su questa regola anche tutti i singoli enti del titolo V o i comparti che lo compongono (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane); tuttavia anche alla luce della nuova governance europea (e delle recenti riforme tedesche e francesi) non appare giuridicamente appropriato e tecnicamente consigliabile, in linea economica, espellere dai mezzi di finanziamento della spesa pubblica (in particolare per investimento) il debito. Le ragioni sono arcinote e infatti i testi presentati fanno riferimento a maggioranze qualificate per fare debito o al concetto di pareggio economico strutturale, cioè corretto per il ciclo e al netto delle una tantum. Allora si tratta di capire se si vuole dare un messaggio ai mercati o invece si vuole porre mano ad una revisione strutturale delle nostre istituzioni di bilancio, sottraendole ad una egemonia ragionieristica e formalistica, che ha dato fin qui risultati assai deludenti, innestandole invece  in una solida e trasparente governance economica. In questa egemonia la struttura giuridica delle posizioni soggettive è stata usata fin qui come difesa di un certo modo di strutturare il bilancio e le leggi fiscali, ma si tratta in larga misura di un pretesto per difendere posizioni di controllo. Ma il controllo degli andamenti di spesa e entrata ha oggi bisogno di altri e più aggiornati strumenti.

 

4 In ogni caso, l'affermazione di principio di un criterio di pareggio strutturale dovrebbe tradursi in meccanismi procedurali appropriati nelle parti della Costituzione che disciplinano la formazione della legge dello Stato (art. 81 Cost.) e nel titolo V. E in queste due parti dovrebbe tradursi in meccanismi "neutri" di garanzia, per le opposizioni e le autonomie territoriali, a supporto della decisione dell'Esecutivo di intervenire nei procedimenti legislativi e normativi a tutti i livelli, per salvaguardare questa regole; e tali meccanismi dovrebbero seguire la fase di gestione e di rendicontazione, individuando appropriati interventi di correzione. Dunque, andrebbero affrontati subito i nodi della trasparenza e monitorabilità dei dati di finanza pubblica che segnano gli sconfinamenti non desiderati. Francia e Germania hanno prassi e istituti consolidati che non assegnano queste informazioni al dominio esclusivo del Ministro dell'economia. E' altresì intuitivo che se tutti gli enti devono essere in pareggio, senza debito, la perequazione statale approfondisce la sua funzione di equilibrio e la centralizzazione della decisione sul debito accentua il tratto centralista del sistema, oggi parametrato sul patto di stabilità, con gli inconvenienti ben noti. Si possono immaginare meccanismi di distribuzione del debito che compensino in modo virtuoso, tra enti (o comparti) in avanzo ed enti in disavanzo, ma si tratta di questioni tecniche complesse, che richiedono adeguate modifiche del titolo V, dove ora l'art. 119 Cost, riconosce una vera golden rule: gli enti possono indebitarsi per fare investimenti. Si tratta dunque di riconoscere in pieno la competenza esclusiva dello Stato nel programmare la l'emissione e la gestione del debito, riconoscendogli una competenze esclusiva (e non concorrente) in materia di coordinamento della finanza pubblica. Risulta ora evidente come tutta la costruzione del titolo V sia stata il frutto di scelte affrettate e tecnicamente deboli, proprio sul tema cruciale dell'autonomia fiscale; ora c'è l'occasione per ritornare in modo approfondito su questi profili, liberandoci dalla cattiva egemonia di economisti e giuristi che hanno assecondato un disegno fondato su gravi equivoci, teorico pratici, a cominciare dall'enfasi sul cosiddetto residuo fiscale, che segmenta il paese senza alcun costrutto. Chi scrive da tempo ha osservato che il vestito di arlecchino fiscale che si sta cucendo addosso al paese serve solo a far scappare gli investitori, nazionali ed esteri. E tutto quanto di sensato si è fin qui fatto (omogeneizzazione dei conti; costi standard, sanzioni agli amministratori incapaci), nulla a ha che fare col federalismo fiscale, che del resto è termine mai usato in Costituzione.

 

5 Con la vigente cornice normativa è stato possibile approvare in pochissimi giorni, in una fase di eccezione, una manovra molto rilevante; la tecnica utilizzata è quella che segna da almeno tre legislature l'assetto dei rapporti di potere tra governo e parlamento: decreti legge; maxi emendamento governativo che chiude la discussione e fiducia. I parlamentari bipartisan, se hanno la vista lunga, dovrebbero chiedersi verso quale punto di equilibrio procedurale intendono spostare il sistema; ritengono che la situazione prevalsa in questi anni sia un punto di approdo per una democrazia europea? Autorevoli esponenti di questa maggioranza ritengono che lo stato di eccezione di questa ultima manovra debba e possa essere la regola; è su queste questioni di procedura che sono poi di sostanza sarà molto interessante capire quale è l'idea dei rapporti governo - parlamento che questi parlamentari intendono alimentare. In altri termini quale è la loro idea di democrazia europea.

 

6 Sono questioni sulle quali occorre riflettere con cura; non ci sembra appropriato trattare le procedure della democrazia rappresentativa come un mero nesso tecnico economico; l'esperienza del secolo che è finito e di quello cominciato, in uno scontro frontale tra calcolo dei mercati finanziari e scelte delle istituzioni democratiche, indica che la governance di questi sistemi e le relative performance economiche, sono intrinsecamente fondati sulla trasparenza e l'equità dei processi di creazione e distribuzione della ricchezza prodotta. Senza partecipazione, senza controllo delle opposizioni, senza strumenti adeguati per il controllo e senza trasparenza, la democrazia rappresentativa si trasforma in una procedura falsamente neutra. C'è un continuum tecnico nell'esame delle scelte fiscali; la sola centralizzazione della decisione "blindata" nel governo, col parlamento che fa da spettatore muto, non serve a tranquillizzare i mercati, ma certamente non produce soluzioni per la crescita. Le lobbies lavorano nelle stanze del governo, come nel parlamento, e blindare la scelta del governo, senza controllo e discussione vera in parlamento, è un tradimento della democrazia europea. Ce lo ha ricordato poche settimane fa una grande autorità, morale ed economica: A. Senn. Le iniziative bipartisan saranno una utile occasione per saggiare la tempra della cultura democratica ed europeista dei nostri politici.

 

Paolo De Ioanna

Consigliere di stato


martedì 2 agosto 2011

La lunga estate delle leggi ad personam

di Franco Cordero   

Il teatro berlusconiano ha movimenti e statue da presepio meccanico. Luglio 2010: Sua Maestà pretendeva che il Senato votasse subito un ddl sulle intercettazioni, emendato dalla Camera; sapendosi seduto sul camino d´un vulcano, temeva l´eruzione; quanta roba bolliva là sotto, dalle serate d´Arcore alla P4. Non c´era più tempo: l´estate porta la scissione nel Pdl; da lì un travaglio chiuso sul filo del rasoio, con l´acquisto d´anime transumanti e sopravvivenza artificiale d´un governo catalettico. Adesso comanda lavori legislativi in settantadue ore, prima che Palazzo Madama chiuda. Nel frattempo pioveva sul bagnato. Annus horribilis: gli votano contro Torino, Milano, Napoli, mentre l´anno scorso aveva nella manica l´asso plebiscitario o almeno credeva d´essere agonista irresistibile; quattro referendum affondano altrettante leggi sue; invocava l´arrocco nel voto sull´arresto d´un parlamentare Pdl (posizione strategica, essendo in ballo la P4) e soccombe ancora, tradito dalla Lega. Non è più lui nella fantasia collettiva e, stando ai casi analoghi, i carismi svaniti non tornano. Questa diversione parlamentare sa d´estremo esorcismo. Vediamola.

 

Delle due novità una non è tale. Secondo l´art. 238-bis (interpolato dalla l. 7 agosto 1992 n. 356), le sentenze «irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova» dei fatti ivi accertati. Allora notavo come in sé non provino niente: l´eventuale apporto istruttorio viene dal materiale raccolto, comunque l´abbiano usato, bene o male, e sta nei relativi verbali; analisi del discorso testimoniale o argomenti induttivi, presi dalla motivazione, valgono nella misura della qualità logica, poco o tanto; e vengono utili anche detective stories intelligenti, come ne scriveva Edgar Allan Poe (Procedura penale, 8ava ed., 2006, 805 sg.). Insomma, ogni giudice deve risolversi l´equazione storica. Se vogliamo attribuire un senso all´art. 238-bis, intendiamolo così: non è richiesta la copia autentica dei singoli verbali, risultando dalla sentenza il contenuto degli stessi; l´interessato può confutarla esibendoli; resta fermo il diritto d´escutere il testimone ogniqualvolta la parte fosse estranea a quel giudizio. Su tale punto, dunque, l´ennesima manomissione pro Domino Berluscone lascia le cose quali erano.

 

L´altro fendente confisca un potere senza il quale i dibattimenti diventano teatro dell´assurdo in mano al guastatore. In limine i contraddittori espongono le rispettive prove: spetta al giudice ammetterle, se compatibili col sistema (non lo sono, ad esempio, iudicia feretri, sedute spiritiche, narcoanalisi, lie detector); e devono essere rilevanti, ossia tali che i relativi fatti influiscano sulla decisione. Questo secondo vaglio cadrebbe, stando ai segnali dal laboratorio, con l´intuibile elefantiasi del procedimento. Nell´arte avvocatesca d´Arcore il capolavoro è gonfiarlo, stando sur place, finché la materia penale svanisca, estinta dal tempo: udienze interminabili e manovra a tenaglia; la seconda ganascia scatta appena il tempo perso superi dati termini; il tutto sparisce dal mondo, come mai avvenuto. Sviluppano un freddo farnetichio i processi «lungo» e «breve», correlati nel piano criminofilo, roba negromantica. Nel vizioso codice vigente esiste ancora qualche limite al perditempo: il presidente taglia le liste «manifestamente sovrabbondanti» (art. 468, c. 2); sull´ammissione decide un´ordinanza, escludendo ogni prova «superflua» (art. 495, c. 4). Nel rito futuribile diventa padrona la parte: sfilano quanti testimoni l´interessato ritiene conveniente indicare; B. voleva escuterne 1500, il cui esame, laboriosamente condotto, riempirebbe vari anni. Passatempo costoso, esperibile da chi abbia tanti soldi. Ad esempio, N prospetta un´ipotesi difensiva nel cui contesto assume qualche vago rilievo la condizione climatica, e porta in aula tutti i meteorologi reperibili nei due emisferi, o chiama duemila testimoni sul seguente tema: conoscono bene l´imputato, omicida flagrante; raccontando quel che sanno sul conto suo forniranno dati alla diagnosi della personalità, importante nel quantificare la pena. Sono innumerevoli le possibili diavolerie.

 

Più delle precedenti, questa ventesima lex ad personam, utile nei casi Mills e Ruby, presenta l´immagine d´un paese sfigurato: decade a vista d´occhio; non ha futuro; e l´uomo che da 17 anni v´imperversa (ma l´azione tossica ne conta almeno trenta), ordina alla troupe d´allestirgli una sporca via d´uscita dai giudizi penali, noncurante della figura. Da come gli ubbidiscono, vediamo a che punto sia l´insensibilità morale. I reggicoda definiscono «sacrosanto» il diritto d´allungare i tempi d´una macchina al collasso. Non stupisce che il Pdl gli corra dietro: perdurando le rendite, lo seguiranno alla porta dell´inferno, con un salto laterale in extremis perché da queste parti la tragedia ha poco sèguito, né valgono fedeltà assolute; ogni domestico misura il padrone a occhiate fredde. Non se le sente addosso? Aspettiamo le scelte leghiste: andargli dietro sarebbe perdita secca, qualunque corrispettivo offra; era gesto astuto votare l´arresto del parlamentare Pdl mercoledì 20 luglio; ricadendo nell´abito servile, mascherato da insofferenze inconcludenti, il Carroccio perderebbe ogni credito. Corre un tempo climaterico. L´ultima mossa conferma quel che sapevamo: l´Olonese non ha freni, né morale né estetico, e nemmeno l´elementare prudenza con cui agivano famosi scorridori. A proposito, viene in mente un caso tedesco 1938: Werner von Fritsch, comandante dell´esercito, deve dimettersi sotto false accuse fabbricate dalla Gestapo; poche settimane dopo risulta innocente ma cosa fatta capo ha; ormai, scrive in una lettera, il popolo tedesco è inseparabile da Hitler, finiranno nell´abisso. Speriamo superfluo lo scongiuro: gl´italiani sanno sopravvivere e Re Lanterna non è «der Führer», sebbene così lo chiamasse sei anni fa un´operosa emissaria Mediaset nella Rai, né sa cosa significhi Götterdämmerung; auguriamogli lunghi ozi in uno dei suoi paradisi, dove non mancheranno le odalische.

 

La Repubblica, 29 luglio 2011 

venerdì 17 giugno 2011

Il lavoro e la Costituzione

Una sintesi dell'intervento all'assemblea nazionale di "Lavoro e libertà", che si è tenuta a Torino il 28 maggio 2011

di Lia Fubini

 

Il lavoro è un elemento fondativo della nostra Repubblica. La nostra Costituzione tutela il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori. Dal dopoguerra il diritto del lavoro ha percorso una lunga strada, il cui momento più esaltante è lo Statuto dei lavoratori del 1970, quando la Costituzione entrò in fabbrica, determinando un cambiamento profondo: il riconoscimento della libertà dell'azione sindacale e della dignità del lavoro. A partire dagli anni '80, però, sono stati fatti significativi passi indietro. È un fenomeno che ha coinvolto tutto il mondo industrializzato e ha toccato l'Italia con un certo ritardo ma, negli ultimi anni, in modo particolarmente grave.

 

Il lavoratore-usa e getta

Il predominio del pensiero liberista avviato con la svolta di Thatcher e Reagan ha posto al centro dell'attenzione il mercato che, con la sua ipotetica "mano invisibile", sarebbe in grado di risolvere ogni problema. Tuttavia il mercato lasciato a se stesso, la cosiddetta deregolamentazione, altro non è stata che riscrittura delle regole a vantaggio dei più forti. L'idea di mercato ha ormai preso il posto delle relazioni sociali; gli obiettivi politici di integrazione sono venuti meno in nome del funzionamento del mercato. Col tempo si è consolidata l'idea che la pressoché illimitata flessibilità/precarietà del lavoro sia condizione necessaria per far fronte alla competizione internazionale e sia funzionale alla crescita dell'economia. Al lavoro come vettore di realizzazione dell'individuo si è andata sostituendo la figura del lavoratore-merce usa e getta. In questa ottica il lavoratore non è più al centro della considerazione sociale: il baricentro si è spostato sull'impresa e sulle sue esigenze di profitto a cui si contrappone, caso mai, non il lavoratore o il cittadino bensì l'individuo-consumatore. Anche per gran parte della sinistra lo storico conflitto lavoro-capitale è stato progressivamente sostituito da una pretesa conciliazione fra gli interessi dell'impresa e quelli del consumatore. Da più parti si sostiene che è definitivamente tramontata l'epoca dell'identificazione delle persone con il lavoro, che la realizzazione dell'individuo passa per altre vie, in particolare attraverso il modello di consumo. L'idea di poter separare il consumo dal lavoro, di considerare il consumo come elemento identitario a sé ha rivelato tutta la sua debolezza con la crisi finanziaria. Con la finanziarizzazione dell'economia si è creata l'illusione di poter creare ricchezza senza lavoro, di poter separare insomma il lavoro dal consumo. Negli Usa anche i poveri potevano accedere al consumo attraverso il credito facile e i guadagni sui mercati finanziari erano in grado di favorire consumi disgiunti dai ruoli produttivi. In questa ottica il lavoro ha subito una crescente svalutazione, ma con la crisi è emersa l'insostenibilità di tale situazione. Tale meccanismo è stato proprio una delle cause della recessione in corso, che ha rivelato quanto questo sistema fosse fragile e instabile.

 

Le regole del mercato

In Italia l'arretramento nell'applicazione delle norme costituzionali relative al lavoro è vistoso. Domina ormai il modello secondo cui la tutela del lavoro, la formazione professionale e la salvaguardia del livello delle retribuzioni non competono allo Stato bensì al mercato. Nel "Libro Bianco sul mercato del lavoro" del 2001 si sostiene l'esigenza di un cambiamento radicale del sistema di tutele di cui godeva il lavoratore dipendente, trasformando il sistema di regole costruito a partire dal dopoguerra su cui si reggevano i rapporti di lavoro in un sistema di tutele operanti nel mercato. Nasce l'idea di sostituire allo statuto dei lavoratori lo statuto dei lavori, che anche da un punto di vista semantico implica un distacco del lavoro dal lavoratore come persona. Con la legge 30 del 2003, la cosiddetta "legge Biagi", si rompe ogni argine: si moltiplicano i contratti atipici, viene meno la concezione del lavoro come elemento di realizzazione dell'individuo, si afferma l'idea che è meglio un lavoretto precario e sottopagato che niente. La logica della liberalizzazione "secondo le regole del mercato" ha indebolito il potere contrattuale dei lavoratori, in particolare di quelli meno qualificati, che hanno conosciuto un impoverimento crescente in assenza di un adeguato sistema di ammortizzatori sociali.

 

 

Precario non è costituzionale

Si è cancellata l'idea di quello che l'Ilo chiama il decent work, il lavoro dignitoso, che è poi l'unica idea di lavoro, perché senza diritti il lavoro non è tale. Si è invece insinuata l'idea secondo cui l'importante è che la flessibilità non si trasformi in precarietà, è necessario che si attivi un sistema adeguato di ammortizzatori sociali. Ma questa idea, che ormai è radicata anche in gran parte della sinistra, è inaccettabile e lontana anni luce dall'idea di lavoro contenuta nella nostra Costituzione. Perché gli ammortizzatori sociali potrebbero risolvere i problemi materiali dell'intermittenza del reddito, ma il lavoro non è solo fonte di reddito, è un elemento identitario e fonte di realizzazione della persona. La cosiddetta flexsecurity altro non è che un velo sottile steso sulla precarietà: non elimina la precarietà, la rende solo un po' meno gravosa, al massimo può dare la certezza del reddito, ma non soddisfa le esigenze di realizzazione del lavoratore. Ricordiamo peraltro che in Italia siamo ben lontani anche dall'aver realizzato una qualche forma di flexsecurity. Non è garantita ai lavoratori precari né la continuità del reddito, né il diritto a una pensione decente. I diritti legati al lavoro e le forme di protezione sociale garantiti dalla Costituzione stanno diventando sempre più deboli. Solo il lavoro stabile consente all'individuo di autodefinirsi nella società: esperienze di lavoro frammentarie e discontinue impediscono l'affermazione dello status di lavoratore, ne indeboliscono il ruolo e il senso di appartenenza alla società, sottraggono al lavoratore l'identità sociale e ostacolano il miglioramento della formazione professionale dei lavoratori.

 

La sottile coperta dei diritti

La precarietà, il lavoro flessibile e instabile che ormai investe un numero crescente di persone, ha trainato anche il mondo dei lavoratori "garantiti" a tempo indeterminato. Ed è così che spesso ci si sente ripetere che è necessario assicurare più diritti ai lavoratori flessibili mentre i lavoratori stabili dovrebbero rinunciare a qualche diritto a favore dei precari, quasi che i diritti fossero una coperta che si può tirare da una parte o dall'altra. Invece è proprio il contrario. Se si erodono i diritti di qualcuno, col tempo l'erosione dei diritti si estende, la coperta si restringe, si logora, diventa più sottile. È successo con la legge 30/2003: si sosteneva che i nuovi contratti di lavoro avrebbero favorito l'emersione del lavoro nero, si toglievano diritti a chi ne aveva per darne qualcuno a chi ne era privo. Ciò non è avvenuto ovviamente. Altrettanto emblematico è il caso Fiat, prima con Pomigliano, poi con Mirafiori e Bertone. L'erosione dei diritti si estende a macchia d'olio e, una volta rotti gli argini, risulta sempre più difficile arrestare la deriva del lavoro.

 

L'"artigiano" di Sennett

Il lavoro decente e dignitoso fa bene anche all'economia, perché crea l'identificazione del lavoratore con il lavoro, crea – per dirla con Sennett – "l'uomo artigiano", l'uomo che ricerca per sé e per la propria soddisfazione il lavoro fatto ad arte, che, attraverso un processo continuativo di apprendimento, realizza al meglio l'oggetto del suo lavoro, qualunque esso sia. Se da un lato questa è la condizione necessaria per il lavoratore per creare e difendere la propria identità, d'altro lato costituisce anche la condizione necessaria per il buon funzionamento dell'attività produttiva. Il lavoro svolto senza identificazione del lavoratore con la sua attività, senza interesse, giusto perché deve essere fatto per avere un reddito è frustrante per il lavoratore ma è anche poco produttivo. La crescente svalutazione del lavoro in Italia è una delle fonti dell'arretramento della nostra economia. è nel lavoro e nella crescita professionale sul lavoro che si manifesta l'identità degli individui ed è proprio la formazione professionale (di cui tratta l'art. 35 della Costituzione) che, con la ricerca, permette lo sviluppo dell'economia. Il lavoro continua a essere alla base dello sviluppo economico ed è illusorio pensare che il progresso tecnologico comporti la fine del lavoro. Anzi, la riconversione dell'economia in un'ottica ambientalista, così come il soddisfacimento di molti bisogni sociali ancora negati, richiederà notevoli input di lavoro. Si noti inoltre che la compressione dei salari che deriva da questo modello ha avuto come conseguenza anche la compressione dei consumi e il ristagno dell'economia. Non solo, è venuto meno anche lo stimolo all'innovazione che normalmente trova un elemento propulsivo nella crescita dei salari. Si è affermato così un modello produttivo basato sulla precarietà e sul basso costo del lavoro, modello che ha portato a un netto peggioramento della posizione dell'economia italiana nel contesto internazionale.

 

 

Necessità del modello partecipativo

Ci troviamo ormai in una situazione in cui si richiede al lavoratore solo di farsi carico dei rischi e degli oneri degli imprenditori, ci si appella alla contrattazione decentrata per abbassare i salari, mentre nei momenti in cui le imprese hanno fatto utili si sono ben guardate dal proporre un modello partecipativo. Si tratta di una visione miope della classe imprenditoriale italiana, considerato anche che il modello partecipativo rinsalda la pace sociale e favorisce la crescita.

Tanto la Costituzione, quando fu redatta, dava centralità al lavoro, tanto questa centralità è oggi negata: rimettere il lavoro e i lavoratori al centro è dunque la priorità se si vuole ridare dignità e sviluppo al Paese.

martedì 8 marzo 2011

Riflessione sull'Italia: iniziative in occasone del 150° dell' Unità d'Italia

Iniziative in occasione del 150° dell'Unità d'Italia

Riflessione sull'Italia

 

L'Associazione per la Costituzione, in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, propone una «Riflessione sull'Italia». Il 17 marzo 1861 fu proclamato ufficialmente il Regno d'Italia, ma come ebbe a dire Massimo d'Azeglio occorreva ancora "fare gli italiani". Nella costruzione. spesso difficile e, a volte, contraddittoria, dell'Unità il Risorgimento ha avuto un indubbio valore positivo. Senza il Risorgimento saremmo restati un'espressione geografica, una congerie di staterelli. Ma oggi il problema è un altro. È ancora l'etica pubblica che manca. Per colpa di una classe dirigente che negli ultimi anni non ha saputo costruire un'etica civile condivisa.

I valori di cittadinanza che caratterizzano le moderne democrazie riguardano tanto i doveri quanto i diritti dei cittadini. I doveri si riferiscono ai comportamenti dei cittadini nei confronti dei loro simili e dello Stato, che ne rendono possibile il razionale funzionamento a favore della comunità nazionale. E i diritti riguardano le libertà che debbono essere garantite dallo Stato ai cittadini nell'esercizio delle loro attività economiche e nella loro partecipazione alla vita sociale e alle decisioni politiche, nonché i diritti a godere dei servizi e dell'assistenza cui lo Stato è tenuto nei loro confronti. Questa è la Costituzione.

Solo su queste basi, attuando la Costituzione. è possibile la formazione di una coscienza civile democratica matura che si possa definire come etica pubblica della nazione.

Riflettere sull'Italia serve appunto a riscoprire i caratteri originali postivi del Risorgimento, della lotta di Liberazione nazionale  e della Costituzione.

 

Questo il programma

 

Pinerolo venerdì 11 marzo ore 21

Salone dei Cavalieri – via Giolitti 7

Relazioni di:

Fiorenzo Alfieri: Le Istituzioni scolastiche nel processo risorgimentale e post unitario

Valdo Spini:  Coscienza civile ed etica pubblica nell'Italia del 150° dell'Unità nazionale

Introduzione  Giuseppe Buzzanga

 

Pinerolo venerdì 18 marzo ore 21

Teatro Incontro – Via Chiappero 12

Relazioni di:

Massimo L Salvadori Il cammino di una Nazione

Elvio Fassone Noi credevamo... le lotte, lo Statuto, i diritti, le Costituzioni

Modera Maurizio Trombotto

 

I relatori

Fiorenzo Alfieri: assessore alla Cultura della Città di Torino, insegnante, esponente del Movimento di cooperazione educativa.

Valdo Spini: docente universitario, di cultura socialista, più volte sottosegretario, ministro, E' membro della Chiesa valdese,:

Massimo L Salvadori: Professore emerito dell'Università di Torino, deputato (XI legislatura), collaboratore de La Repubblica..

Elvio Fassone: magistrato e presidente della Corte d'Assise. membro del Consiglio superiore della magistratura. senatore nel 1996 e nel 2001, costituzionalista.

 

Presidio a difesa della Costituzione

e della scuola pubblica

 

Pinerolo sabato 12 marzo

Piazza Facta ore 10 -12

 

Aderendo alla manifestazione promossa dalla Associazione Libertà e Giustizia per una mobilitazione diffusa in tutta Italia "a difesa della Costituzione", l'Associazione per la Costituzione ha organizzato un presidio in piazza Facta dalle ore 10 alle ore 12..

Al presidio si discuterà di scuola pubblica perche « L'attacco alla scuola è l'ennesimo di una lunga serie di tentativi di smantellamento del nostro sistema democratico» Difendiamo la scuola pubblica perché ha fatto gli italiani

mercoledì 12 gennaio 2011

La difficile costruzione dello Stato nazionale in Italia

L'Italia non è stata un paese politicamente unito dalla discesa dei Longobardi nel 568 fino al 1860. Per tredici secoli la storia d'Italia è storia di diverse formazioni politiche e statali, che si confrontano dentro un sistema in continua tensione tra Stati italiani e potenze straniere. Si può parlare quindi di un carattere multinazionale della storia italiana pre-unitaria, e anche di una dimensione fortemente regionale della storia politico-sociale del paese.[1]

Il processo di unificazione italiana andò ben oltre i progetti dei suoi artefici liberali e moderati e le previsioni delle potenze alleate. Gli accordi del 1858 tra Cavour e Napoleone III prevedevano la costituzione di un regno dell'Alta Italia per la dinastia dei Savoia. Un altro regno doveva essere formato dall'unione tra la Toscana e la gran parte dello Stato pontificio. Il regno delle Due Sicilie doveva restare qual era. Il papa avrebbe conservato Roma e il territorio circostante e assunto la presidenza della confederazione degli Stati italiani.

Napoleone III sostenne questo progetto per espandere la potenza della Francia e provare a realizzare una ripresa della politica bonapartista, con l'insediamento di sovrani francesi sia a Firenze con Girolamo Bonaparte, che a Napoli con Luciano Murat. Ma il movimento nazionale italiano, nelle due correnti liberale e democratica, dimostrò una forza superiore alle previsioni e mandò all'aria le pretese egemoniche sulla penisola di Napoleone III. A contrastare questo disegno neo-napoleonico pensò anche la Gran Bretagna, che rifiutò di associarsi alla Francia per impedire lo sbarco di Garibaldi in Sicilia e poi nel Mezzogiorno continentale e contribuì così al più largo processo di unificazione italiana.[2]

La gran massa del popolo italiano – contadini e cattolici – era rimasta ai margini di questo processo. Quindi si presentava immediatamente il problema delle deboli basi sociali del nuovo Stato, aggravato dalla accelerazione estrema del processo di costruzione della nazione e di uno spirito nazionale unitario. I problemi fondamentali del nuovo Stato italiano riguarderanno perciò il consolidamento delle strutture istituzionali e della compagine nazionale.

Cavour intendeva procedere all'unificazione amministrativa del paese con un programma  di decentramento e di autonomia, secondo un modello liberale di ascendenza inglese fondato sull'autogoverno locale, condiviso dai moderati lombardi, emiliani e toscani e dagli autonomisti liguri e sardi. Questi progetti furono bloccati subito dall'esplodere di una questione delle province meridionali: rivolte contadine e brigantaggio. Il disegno di organizzazione dello Stato secondo i principi del decentramento amministrativo fu accantonato. Si definirono invece istituzioni accentrate  di derivazione giacobino-napoleonica, con i larghi poteri di governo provinciale affidati ai prefetti, e di carattere oligarchico sul terreno dei rapporti politici.[3]

Un ordinamento regionale del nuovo Stato era impedito proprio dal forte radicamento degli Stati preunitari e dalla coincidenza delle regioni con gli antichi Stati. Il forte carattere statuale dei territori regionali avrebbe finito per trasferire nel nuovo Stato i poteri degli antichi regimi e delle loro classi dirigenti. L'accantonamento della dimensione regionale, che pure restò forte nell'identità collettiva, fu così preliminare alla definizione di un sistema amministrativo uniforme e centralizzato.

Eppure la realtà corrispondeva a una Italia regionale, non a una Italia nazionale. Gli italiani vivevano separati da regione a regione, per diversi fattori concorrenti alla disomogeneità e alle divisioni interne del paese. C'erano l'isolamento geografico e la mancanza di vie di comunicazione, la lingua italiana parlata da poco più del 2% della popolazione – ch'era pure la percentuale degli elettori abbienti ammessi al voto e alla vita politica -, le profonde differenze di clima ma soprattutto economiche e sociali tra Nord e Sud.[4]

A differenza dei paesi europei di più antica tradizione unitaria, dove la formazione di una comunità nazionale segue lentamente la costituzione degli organismi statali, in Italia i processi di statalizzazione e di nazionalizzazione procedono insieme, in forme necessariamente contratte e non secondo tempi distanti e fasi diverse. Non risulterà semplice colmare le tante, profonde fratture che dividono le aree regionali e provinciali; che oppongono ceti organici alla semplice società liberale governata dalle élites aristocratiche e borghesi e classi tendenti alla formazione di una più articolata società di massa; che separano nettamente il diffuso e rappresentativo mondo cattolico, stretto intorno all'isolamento pontificio, dalle istituzioni e dai progetti del Regno d'Italia e della società liberale.[5]

Il rapporto tra Stato e società nell'Italia liberale si sviluppa anzitutto nella ricerca di un equilibrio tra la concentrazione della politica nello Stato e il riconoscimento di un'autonomia della società, che si caratterizza proprio per la sua depoliticizzazione. Il processo di politicizzazione della società si svilupperà sia con l'accentuarsi dei contrasti sociali, sia col superamento dei conflitti localistici e personalistici. La nazionalizzazione della politica procederà col diffondersi del voto e quindi dello scambio tra centro e periferia, attraverso l'incanalamento e la contrattazione degli interessi particolaristici e localistici con i centri istituzionali.[6]

L'idea nazionale si era fondata, nel primo Ottocento, su una politica emancipatrice nei confronti dei regimi autoritari di tipo tradizionale. Nell'ultimo quarto del secolo XIX si determinerà una profonda trasformazione del significato dell'idea nazionale. Questa si avvaleva ora di una politica volta al mantenimento dello statu quo all'interno e all'esterno, che intendeva organizzare gruppi emarginati: il movimento dei lavoratori, le minoranze etniche.[7]

La nazione moderna è stata anche considerata una invenzione dei nazionalismi e dei progetti nazionalistici degli Stati ottocenteschi. In questo senso le nazioni non erano la causa della fondazione di un Stato, ma risultavano esserne la conseguenza.[8] Nelle interpretazioni attuali dei nazionalismi si confrontano posizioni di tipo modernizante e valutazioni più attente agli aspetti delle tradizioni.

Così il nazionalismo viene visto, ben più che come forma delle tradizioni e degli arcaismi delle società agricole, come la sostanza della modernizzazione industrialista, che sostituisce una superiore cultura standardizzata alle diverse culture locali.[9] Lungo questa scia si è insistito sulla compresenza della identità nazionale con diverse identificazioni sociali e regionali.[10]

Le élites socio-politiche europee si sforzarono, nell'Ottocento, di "insegnare la nazione" a contadini, braccianti, artigiani, operai. Provarono a convincere popolazioni chiuse nei ristretti confini di borghi e villaggi di essere partecipi di larghe quanto invisibili comunità nazionali. Questa comune appartenenza nazionale implicava un atto di lealtà e di consenso alle istituzioni pubbliche che disciplinavano la vita di tutti.[11]

L'idea di nazione, nell'ultimo quarto del XIX secolo, assunse sempre più i caratteri di potenza statale tendenzialmente aggressiva. L'idea nazionale divenne in misura crescente uno degli elementi costitutivi dell'autoconsapevolezza politica degli strati borghesi e piccolo-borghesi emergenti. L'identificazione della borghesia con la totalità della nazione non fu che un riflesso dell'affermazione di superiorità degli strati borghesi, provocata dai crescenti profitti e dall'acquisito rilievo sociale. Benché siano importanti gli aspetti culturali nella "costruzione delle nazioni", uno stretto rapporto con la formazione delle identità nazionali ebbe il mutamento negli indirizzi di politica economica.

Le nuove misure di protezione dei mercati e delle produzioni interne, introdotte nei paesi in via di sviluppo come l'Italia di fine ottocento, erano propagandati con una aggressiva retorica degli "interessi nazionali". Le prime norme di una legislazione sociale furono varate nella Germania di Bismarck, con l'intento conservatore di attenuare il disagio sociale provocato dal processo di industrializzazione ed evitare così il rischio di conflitti violenti e sbocchi di tipo rivoluzionario. Attraverso questa via di interventi sociali si avviava l'inserimento delle masse popolari dentro i nuovi ordinamenti statali nazionali. Era il processo di "nazionalizzazione delle masse".[12]

Una fondamentale contraddizione interna all'ordinamento liberale era quella che si poneva tra l'autoritarismo e il vero e proprio imperialismo del comando statale – massimo nelle concezioni e nelle realizzazioni dello Stato etico e dello Stato di diritto di ascndenze germaniche – e i limiti teorici e pratici di espressione dello Stato minimo fondato sulla prevalenza delle libertà individuali, e soprattutto dell'individualismo proprietario, nelle forme adottate specialmente nella teoria e nella pratica sociale e politica dell'esperienza britannica.

Il liberalismo italiano affronta questa contraddizione scegliendo un modello statocentrico. All'enfasi sul ruolo dello Stato, inteso come motore e principale referente della costruzione dell'ordinamento liberale, in Italia si accompagnano la subordinazione dei diritti e delle libertà dei cittadini e la sottovalutazione dell'autonomia e dell'iniziativa della società civile rispetto alla centralità dello Stato. Ne risulterà uno Stato sostanzialmente debole, ben diverso dallo Stato forte costruito in Germania intorno al nucleo della tradizione burocratica, e lontano anche dal più equilibrato rapporto tra Stato, libertà e società conseguito nel modello inglese.[13]

La suprema centralità dello Stato nel modello che tiene insieme Stato, società e libertà viene teorizzata e preparata per l'attuazione politica dalla scienza del diritto pubblico, rinnovata in Italia dal giurista siciliano Vittorio Emanuele Orlando. Nel clima di diffusa fiducia nelle scienze che pervade l'Europa ottocentesca e nel processo di generale riorganizzazione epistemologica delle scienze sociali, che darà luogo ai differenziati specialismi delle scienze "pure" dell'economia, del diritto, della politica, Orlando ridefinisce, sul finire dell'Ottocento, lo statuto scientifico della giuspubblicistica sulla base del metodo giuridico, del formalismo positivistico, fondato sui criteri dell'astrattezza, della separatezza, del tecnicismo. Con questi strumenti produce una teoria della crisi della forma di governo parlamentare liberale e un progetto di superamento di questa crisi attraverso l'edificazione dello Stato di diritto italiano, basato sui principi di legalità. dei diritti pubblici soggettivi, della giustizia amministrativa.[14]

Per Orlando lo Stato di diritto si configura come una persona giuridica, distinta dal governo e dalla società. I problemi della monarchia costituzionale si trasformano nella moderna dottrina dello Stato di diritto, che si configura come supremazia "giuridica" dello Stato rispetto agli emarginati principi "politici" sia del re che del popolo. La forma di governo specifica dello Stato di diritto  e dell'evoluzione della monarchia rappresentativa è il governo di gabinetto, punto d'incontro tra la prerogativa regia e l'influenza politica parlamentare. Qui il re esercita un potere effettivo nella formazione del governo e la maggioranza parlamentare non esprime un indirizzo politico vincolante. In tal caso infatti si avrebbe un governo di partito, che romperebbe il delicato equilibrio dualistico proprio della monarchia costituzionale nella forma dello Stato di diritto.

Il rifiuto radicale del governo di partito, in questo modello costituzionale, comporta l'altrettanto radicale rifiuto del partito politico. La maggioranza parlamentare non si forma intorno a un preventivo indirizzo politico, presentato alla prova del confronto elettorale. Ma scaturisce soltanto dopo le elezioni, che non operano alcuna trasmissione di potere da un popolo presunto sovrano ai suoi rappresentanti, bensì una mera designazione dei cittadini più capaci di svolgere il ruolo di legislatori e di governanti.[15]

L'assenza della forma-partito nell'esperienza politica del liberalismo italiano tra Ottocento e Novecento, l'assenza in Italia di un partito liberale (o  anche conservatore) è legata all'affermazione della teoria e della pratica della sovranità dello Stato-persona e del governo di gabinetto. La dottrina liberale italiana dello Stato di diritto afferma una forma di normativizzazione giuridica della politica e ingloba dentro di sé la nazione, la società e il popolo. Questo tipo di Stato regola una società semplice, qual è quella liberale ottocentesca, dove sono da eliminare i conflitti, ritenuti distruttivi della superiore unità statale. Questo progetto unitario di governo non può essere diviso né dai contrasti politici tra i partiti, né dagli scontri d'interesse tra i gruppi sociali e tra le grandi concentrazioni economiche.

La società civile, in questo modello statocentrico, risulta quindi assorbita nello Stato. Si è osservato che avanza una forma di socializzazione dello Stato che .[16] Nel modello liberale italiano le istituzioni sociali che hanno una rilevanza collettiva sono immediatamente trasformate in enti pubblici: Camere di Commercio, Ordini professionali. Comuni e province  non hanno carattere originario e indipendente rispetto allo Stato, com'è ad esempio in Gran Bretagna. Gli enti locali in Italia sono considerati organi dello stato, si configurano come articolazioni del potere centrale e si distinguono poco dagli uffici periferici dello Stato.[17]

Questa centralità dello Stato riduce lo spazio e il peso dei principi di libertà e dei diritti dei cittadini. Lo Stato, con la sua autorità, viene prima degli individui con i loro diritti, che non sono concepiti come una limitazione, ma solo come una concessione dello Stato. L'assenza di un processo costituente dello Stato italiano si accompagna alla mancanza di grandi battaglie e di impegnative affermazioni intorno alle libertà fondamentali e ai diritti dell'uomo. I giuristi italiani condividevano con la scienza germanica anche l'avversione al diritto naturale, e quindi alle dichiarazioni dei diritti.[18]

Una critica radicale a questa traduzione italiana del modello germanico di Rechtstaat fu immediatamente espressa dagli economisti di tendenza liberista sul piano della teoria e della politica economica. Antonio De Viti De Marco e Vilfredo Pareto giudicarono questa teoria dello Stato di diritto una dottrina autoritaria dello Stato, che comprimeva le istanze di libertà e sottometteva l'ordinamento sociale agli interessi più fortemente costituiti, al fine del potenziamento dello Stato e della massima diffusione dello statalismo. A questa prospettiva De Viti De Marco, anche ricorrendo a costituzionalisti liberali inglesi come Albert V. Dicey, opponeva un modello differente di Stato democratico e garantista, fondato sul suffragio allargato anche alle donne e sulla diffusione dei controlli dal basso.[19]

Lo Stato liberale stenta ad uscire dai suoi confini di classe. Così, dopo aver limitato gli spazi per i diritti di libertà, lascia ad altre forze sociali e politiche – classi popolari, socialisti, cattolici – il compito di far procedere il paese sulla strada della nazionalizzazione della politica. Non sarà per caso che i primi partiti in Italia saranno quelli antiistituzionali: il partito socialista nel 1892, il partito repubblicano nel 1894.

Nel primo Novecento lo Stato liberale sarà sottoposto alla duplice pressione del moltiplicarsi delle figure e degli interessi sociali e del crescere delle funzioni amministrative. I processi di industrializzazione e di socializzazione spingeranno verso un riassetto di tipo organicistico della società, aldilà dell'individualismo borghese dell'età liberale.[20] La separazione tradizionale tra Stato e società sarà superata dalla compenetrazione nello Stato di una rappresentanza degli interessi delle diverse forze sociali in movimento:  operai, contadini, ceti medi urbani e agrari. Economia e società premono sulle forme di un assetto istituzionale e politico sempre meno capace di fornire risposte a domande sempre più complesse.[21]

Sul versante della teoria e del riassetto dei poteri costituzionali avanza il modello dello Stato amministrativo. La riaffermazione della sovranità dello Stato come amministrazione persegue due obbiettivi. E' una risposta aggiornata alla crisi di autorità dello Stato liberale rispetto al dilagare dei conflitti sociali e politici e agli effetti disgreganti prodotti dal diffondersi degli interessi di parti, gruppi, individui. Serve quindi sia ad evitare la prevalenza delle pressioni e delle logiche dei gruppi economici, sia  a limitare  i poteri delle assemblee rappresentative e dei gruppi politici espressi dall'espansione della democrazia.[22]

Le trasformazioni sociali ed economiche accelerate dalla guerra mondiale e il processo di democratizzazione - allargato dal suffragio universale maschile, dall'introduzione del sistema proporzionale e dall'espansione dei partiti di massa  (col nuovo partito popolare, anch'esso antistituzionale) – accentueranno la crisi del sistema politico liberale. La prospettiva, individuata per primo da Costantino Mortati, sarebbe stata la ristrutturazione del modello costituzionale, con l'attribuzione del potere di indirizzo politico al Parlamento riorganizzato sulla base dei partiti politici.[23]

Del resto in diversi paesi europei, nel primo dopoguerra, si affermerà la tendenza verso la costituzione della nuova forma di Stato dei partiti (Parteienstaat), segnando il passaggio dal parlamentarismo liberale alla democrazia basata sui partiti di massa, in una visione pluralistica dello Stato, fondata sull'equilibrio dei poteri.[24]

L'introduzione del sistema proporzionale nel 1919 e la costituzione dei gruppi parlamentari alla Camera nel 1920 ponevano, per la prima volta in Italia, i partiti di massa al centro dell'attività parlamentare e nei confronti del governo. Gli aspri conflitti sociali e politici e la costitutiva estraneità tra istituzioni liberali e partiti impediranno il passaggio dal parlamentarismo liberale alla "democrazia dei partiti". Lo Stato liberale  non cadeva per la disgregazione indotta dai partiti, ma perché incapace di ristrutturare il modello costituzionale sulla base dei partiti politici.

Sul terreno più propriamente politico e sociale le furiose lotte scatenate nel primo dopoguerra italiano si incroceranno con il prevalere della prospettiva dei "blocchi nazionali" – di conservatori, liberali e fascisti – che individueranno nei partiti di massa il nemico da abbattere e riproporrano l'identificazione di una parte politica con la nazione e lo Stato.[25]

Il ruolo dei partiti sarà di nuovo ridimensionato, nella prospettiva di una restaurazione della sovranità statale in nome di un superiore interesse nazionale. La novità sarà costituita dalla identificazione dello Stato nazionale con un partito, il Partito nazionale fascista, che si proporrà anche di integrare nello Stato la società in modo totalitario, ma con scarsi risultati.

 

Francesco Barbagallo

Ordinario di Storia Contemporanea all'Università di Napoli

Diretto della rivista Studi storici

 

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[1] G. Galasso, L'Italia come problema storiografico, Introduzione a Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, UTET, Torino 1979, pp. 163 ss.

[2] G. Candeloro, L'unificazione italiana, in La Storia, diretta da N. Tranfaglia e M. Firpo, vol. VIII, L'Età contemporanea, tomo 3, UTET, Torino 1986, pp. 350 ss.; M. Meriggi, L'unificazione nazionale in Italia e in Germania, in AA.VV., Storia contemporanea, Donzelli, Roma 1997, pp. 129 ss.

[3]  A. Caracciolo, Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana, Einaudi, Torino 1959; C. Pavone, Amministrazione centrale e amministrazione periferica  da Rattazzi a Ricasoli, 1859-1866, Giuffrè, Milano 1964; E. Ragionieri, Politica e amministrazione nella storia dell'Italia unita, Laterza, Bari 1967; G. Candeloro, Storia dell'Italia moderna, vol. V, La costruzione dello Stato unitario, Feltrinelli, Milano 1968.

 

[4] T. De Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita, Laterza, Roma-Bari 1979; R. Romanelli, Il comando impossibile. Stato e società nell'Italia liberale, il Mulino, Bologna 1988; G. Pescosolido, Dal sottosviluppo alla questione meridionale, in Storia del Mezzogiorno, vol. XII, Edizioni del Sole, Napoli 1991, pp. 19-90; F. Barbagallo, La modernità squilibrata del Mezzogiorno d'Italia, Einaudi, Torino 1994, pp. 3-34.

[5] P. Costa, Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento, Giuffré, Milano 1986.

[6] S. Rokkan, Cittadini, elezioni, partiti, il Mulino, Bologna 1982.

[7] W. J. Mommsen, Società e politica nell'età liberale. Europa 1870-1890, in La trasformazione politica dell'Europa liberale 1870-1890, a c. di P. Pombeni, il Mulino, Bologna 1986, pp. 15 ss.

[8][8] E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi dal 1870. Programma, mito, realtà, Einaudi, Torino 1991.

[9] K. W. Deutsch, Nationalism and Social Communication, The MIT Press, cambridge (MA) 1962; E. Gellner, Nazioni e nazionalismo, Editori Riuniti, Roma 1985; Id., Il mito della nazione e quello delle classi, in Storia d'Europa, vol. I, L'Europa oggi, a c. di P. Anderson, M. Aymard, P. Bairoch, W. Barberis, C. Ginzburg, Einaudi, Torino 1993, pp. 637 ss.

[10] A. D. Smith, Le origini etniche delle nazioni, il Mulino, Bologna 1992.

[11] B. Tobia, Una cultura per la nuova Italia, in Storia d'Italia, 2. Il nuovo Stato e la società civile 1861-1887, a c. di G. Sabbatucci e V. Vidotto, Laterza, Roma-Bari 1995, pp.427 ss.

[12] G. Galasso, Storia d'Europa, vol. III, Età contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 123 ss.; G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1812-1933), il Mulino, Bologna 1975; Id., L'uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste, Laterza, Roma-Bari 1982.

[13] U. Allegretti, Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale, il Mulino, Bologna 1989.

[14] G. Cianferotti, Il pensiero di V. E. Orlando ela giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Giuffré, Milano 1980.

[15]  M. Fioravanti, Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato, in Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 3 ss.

[16]  U. Allegretti, op. cit., p. 265.

[17]  F. Rugge, Autonomia ed autarchia degli enti locali: all'origine dello Stato amministrativo, in I giuristi e la crisi dello Stato liberale in italia fra Otto e Novecento, a c. di A. Mazzacane, Liguori, Napoli 1986, pp. 275 ss.

[18]  G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Einaudi, Torino 1992.

[19] A. Cardini, Gli economisti, i giuristi e il dibattito sullo Stato dopo il 1880, in I giuristi e la crisi dello Stato liberale, cit., pp. 175 ss.

[20] R. Ruffilli,  Santi Romano e la crisi dello Stato agli inizi dell'età contemporanea (1977), in Id., Istituzioni, società, Stato, vol. II, a c. di M.S. Piretti, il Mulino, Bologna 1990, pp. 163 ss.

[21] S. Cassese, Giolittismo e burocrazia nella "cultura delle riviste", in Storia d'Italia, Annali, 4, Intellettuali e potere, a c. di C. Vivanti, Einaudi, Torino 1981, pp. 475 ss.

[22] C. S. Maier, "Vincoli fittizi... della ricchezza e del diritto": teoria e pratica della rappresentanza degli interessi, in L'organizzazione degli interessi nell'Europa occidentale, a c. di S. Berger, il Mulino, Bologna 1983, pp. 47 ss.; M. Fioravanti, Stato di diritto e stato amministrativo nell'opera giuridica di Santi Romano, in I giuristi e la crisi dello Stato liberale, cit., pp. 318 ss.

[23] C. Mortati, L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Anonima editoriale, Roma 1931.

[24] G. Leibholz, La rappresentazione nella democrazia (1929), a c. di S. Forti, Giuffrè, Milano 1989.

[25] S. Neri Serneri, Classe, partito, nazione. Alle origini della democrazia italiana 1918-1948, Lacaita, Manduria 1995, pp. 87 ss.

lunedì 3 gennaio 2011

Antropologia del Cavaliere

Implacabili, si sono via via accumulati nel tempo (si approssima il ventennio) i materiali che ora ci presentano a tutto tondo la figura di chi ha dato il tono a questa fase: Silvio Berlusconi.

Con una sorta di irresistibile perentorietà sono sempre più manifesti i tratti di una personalità in qualche modo emblematica di come oggi ci si possa affacciare sulla scena pubblica, conquistarla, segnarne i caratteri. Nasce da qui una nuova antropologia, che non è soltanto la somma e l'esibizione di antichi vizi italiani. Ma è anche l'effetto di un loro impastarsi con la post-modernità del sistema mediatico, con la cancellazione della distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, con la personalizzazione estrema della politica.

Una volta di più, l'Italia come inquietante laboratorio, luogo di anticipazione e sperimentazione di modelli? È già avvenuto con Mussolini, che aveva sedotto anche le opinioni pubbliche di paesi democratici con la sua grinta. Oggi quelle opinioni pubbliche assistono sbigottite e, ahimè, divertite alla via italiana al "buon governo".

Aveva ragione il vecchio Marx quando diceva che i fatti e i personaggi della storia «si presentano, per così dire, due volte: la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa». Solo che si tratta di una farsa che ci attira il dileggio degli stranieri, e fa ridere ben poco gli italiani.

E quelle parole, ricordiamolo, erano poste quasi in epigrafe di quel classico delle disavventure della democrazia che è "Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte", l'altro Bonaparte, non quel Napoleone al quale Berlusconi ebbe l'ardire di paragonarsi, annunciando per sé un luminoso futuro da legislatore. Qui l'antropologia si tinge di megalomania, quella delle autorappresentazioni come salvatore del mondo, come consigliere indispensabile d'ogni capo di stato o di governo nel quale abbia la ventura d'imbattersi.

Chi incitava a cogliere nel berlusconismo i tratti dell'innovazione, oggi dovrebbe riflettere non tanto sulle modernizzazioni autoritarie del secolo passato, ma piuttosto sul modo di questa nuovissima modernizzazione all'italiana.

Senza dubbio Berlusconi seppe cogliere la Repubblica nel momento della sua massima crisi e si pose come "federatore" delle forze che potevano opporsi al centro sinistra. Ma, indubbio maestro nelle campagne elettorali, non è stato capace di trasformarsi in uomo di governo. Sì che oggi non solo la sua federazione si sbriciola, ma si ritrova con Fini come avversario e Bossi come padrone. Il fedele Fedele Confalonieri ne invoca ora costumi morigerati e lo incita a tornare alle origini. Impresa impossibile, perché proprio l'intreccio di troppi vizi privati e di nessuna virtù pubblica è all'origine della sua fortuna.

Così, le due "modernizzazioni", quella craxiana e quella berlusconiana sembrano avere lo stesso esito - una eredità di macerie. Ma se vittima di Craxi fu solo il Partito socialista, oggi rischia d'esserlo la stessa democrazia italiana. In realtà, Berlusconi ha portato a compimento quella mutazione genetica intravista da Enrico Berlinguer al tempo del craxismo trionfante, e che ora s'incarna in una nuova prepotente antropologia che tende a trasfondere una autobiografia personale nell'autobiografia di una nazione.

Se non ha governato, certamente Berlusconi ha trasformato il paese. Lo ha fatto con l'uso delle sue televisioni che facevano intenzionalmente regredire i telespettatori a fanciulli incolti; che li degradavano non a consumatori, ma a "consumati" dalla pubblicità (come scrive Benjamin Barber); che li consegnavano ad una informazione manipolata.

Quando è "sceso in campo", aveva già pronto il suo elettorato, frutto di una trasformazione in cui già si potevano cogliere i tratti del populismo berlusconiano: l'appello diretto ai cittadini che, convocati in piazza, venivano aizzati contro il nemico o ossessivamente chiamati a rispondere "sì" a qualsiasi domanda; la riduzione delle persone a "carne da sondaggio"; le donne neppure oggetto rispettabile, ma pura carne da guardare (le premonitrici ragazze di Drive In) o di cui impadronirsi.

Non l'"amore per le donne", ma le donne come suo personalissimo "logo".

Il tratto possessivo di questa antropologia politica è evidente. Il potere come esercizio di qualsiasi pulsione, con una brama proprietaria che non tollera limiti. La bulimia di volersi impadronire di tutto e lo sbalordimento che lo coglie quando accade che gli si chiede di rispettare qualche regola, di sottoporsi a qualche controllo. Proprietario di tutto. Delle istituzioni. Delle persone che lo circondano, fedeli o traditori. Della stessa verità, che modifica a suo piacimento. Il senso dello Stato democratico è perduto, al suo posto troviamo lo Stato patrimoniale dove le risorse pubbliche sono nella piena disponibilità del sovrano.

Uno Stato personale, dove vige la volontà del principe sciolto dalle leggi. E qui si coglie un altro tratto originario di questa antropologia. Quella dell'imprenditore, per il quale la democrazia si arresta ai cancelli della fabbrica. Quella del capo azienda, che seleziona le segretarie "di bella presenza". Il caso Ruby è la sintesi, l'epitome, la rivelazione definitiva di tutto questo.

Senza freni, Berlusconi si rivolge ai corpi dello Stato come se fossero cosa propria. Si fa gestore della vita delle persone incurante d'ogni regola. Si manifesta come rappresentante di una borghesia compra dora, che ritiene di potersi impadronire di tutto ciò che è alla sua portata.

È qui la ragione del suo successo, la nuova antropologia dell'italiano che non trova riscontro nelle descrizioni di Giulio Bollati o nell'antitaliano di Giuseppe Prezzolini? Ma si fa pure strada la consapevolezza che un limite sia stato varcato, che non si possa più accettare ogni prepotenza.

Ecco, dunque, giungere in soccorso quelli che gli costruiscono una giustificatrice genealogia erotica di statisti, evocando Cavour e Kennedy (non mi pare sia stato ricordato il presidente della Repubblica francese Félix Faure, morto in un salone dell'Eliseo vittima delle cure di una antesignana di Monica Lewinski: lo aggiungo io, a buon peso).

Altri dicono che in Italia così fan tutti, prevaricando, chiamando prefetti e questori. Attraverso la giustificazione di Berlusconi si intravede una autoassoluzione di massa.

E invece no, è tempo di finirla con queste miserabili descrizioni del carattere degli italiani, e cominciare a cercare quello che un tempo si chiamava un "riscatto".

 

Stefano Rodotà

da La Repubblica

domenica 2 gennaio 2011

La legge di Bertoldo

Conta due secoli la storia delle costituzioni scritte. Riassumiamola: monarchie assolute sradicano gli antagonisti interni sviluppando apparati e tecnologie moderni; culture del diritto naturale e illuministi riformatori postulano una razionalità immanente; metamorfosi traumatiche impongono un codice genetico. Supernorme fissano le procedure del lavoro legislativo, altre regolano i contenuti. Leggi formalmente perfette nascono morte quando divergano dai parametri.

L'art. 3 Cost. ne detta uno capitale presupponendo cittadini giuridicamente eguali: «davanti alla legge» il vagabondo irsuto è pari al plutocrate talmente ricco da comprarsi castelli, palazzi, ville, corpi umani, maschere, lanterne magiche. La regola non ammette revisioni (art. 138): ad esempio, Camere servili ritoccano l'art. 3, stabilendo che Dominus e famigli stiano fuori del comune spazio normativo, intoccabili; mossa invalida nell'attuale sistema; i «revisori», infatti, vogliono affossarlo e vi riescono quando i sudditi pieghino la testa, eventualità nient'affatto improbabile nelle società diseducate al pensiero; chi comanda i piccoli schermi trascina masse stupefatte.

In formula ipocrita i due articoli della l. 7 aprile 2010 n. 51 creano exceptae personae, più forti della legge.

Vediamole.

L'art. 420-ter c. p. p. prevede il rinvio dell'udienza quando l'imputato non possa assistervi: deve trattarsi d'«assoluta impossibilità», da «caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento»; se ricorra tale ipotesi, lo stabilisce una decisione sindacabile; l'offesa al contraddittorio invalida i processi. Qualora l'imputato fosse presidente del consiglio (o ministro), era ovvio che entro dati limiti l'impegno governativo costituisse legittimo impedimento; basta intendersi sui tempi; indichi i giorni disponibili e tra persone serie tutto avviene de plano. Siccome gli uomini non sono angeli, c'era il rischio della soperchieria: guadagna settimane e mesi; finalmente viene, salvo interrompere l'azione scenica, chiamato altrove, né consente al sèguito, dove sarebbe rappresentato dai difensori; vuol occuparsene personalmente; il premier ha meno diritti del cittadino qualunque?; e sbandiera gli articoli de quibus.

Il nuovo testo taglia corto a profitto dei perditempo, configurando un ostacolo permanente e insindacabile. Monsieur N, in fuga dal processo, risulta padrone del gioco, tanti sono gli asseribili impedimenti: ne evoca quanti vuole, dalla «politica generale» agli affari dei singoli dicasteri (art. 95 Cost.), né teme smentite; l'elenco nell'art. 1, comma 1, è fumo negli occhi, non essendo enumerabili in forma tassativa gl'incombenti; l'ultima frase allarga ancora le maglie mettendo nel conto prius e posterius, nonché «ogni attività» in qualunque modo «coessenziale» (aggettivo fumoso). Rinvio automatico, visto che il giudice non ha alternative: contestando i motivi addotti s'ingolfa avventurosamente; se procede, semina nullità.

Il comma 3 gli sottrae la cognizione dei fatti: ogniqualvolta il signore dell'esecutivo dica «non posso», l'evento processuale sfuma; può anche permettersi lo scherno raccontando che lui spende ogni ora libera, diurna o notturna, nel pensatoio elucubrante salutari riforme; è «attività preparatoria», no? Nel comma 4 siamo al clou: se afferma che l'impedimento duri fino alla data x (impregiudicati gli eventuali futuri), l'udienza va fissata oltre tale termine, col limite d'un semestre; e così, ripetuto due volte, il trucco porta via 18 mesi; entro i quali l'art. 2 pronostica l'immunità stabilita con legge costituzionale, altrimenti lo scudo temporaneo sarebbe prorogato; Camere docili votano sul tamburo una lexiuncula.

Insomma, finché presieda il Consiglio, durasse anche trenta o quarant'anni in sella, Monsieur N, affetto da fobia giudiziaria, schiva i tribunali opponendo l'impedimento ogni sei mesi.

Il precedente fiabesco è Bertoldo condannato a morte mediante impiccagione, con una clausola: scelga l'albero a cui sarà appeso; pronto a servirli, appena trovi l'idoneo; non ne vede.

L'ostacolo al processo diventa impunità. La stasi sine die equivale a riscrivere l'art. 3 Cost., come nell'orwelliana Fattoria degli animali: espulso mister Jones, i maiali vittoriosi elaborano una Carta (art. 7, «all animal are equal»); passando gli anni, s'evolvono; ormai camminano su due gambe.

Voltaire corrodeva gl'idoli con battute esilaranti. L'art. 2, comma 1, spiega dove miri questo capolavoro: garantisce al beneficiario un «sereno svolgimento» delle funzioni governative; dunque, non manca il tempo da spendere in curia; ne troverebbe anche Napoleone. I motivi della fuga stanno nell'interno d'anima: maledetta Dike, gli sta alle calcagna; la possibile condanna è un incubo.

Cattivo segno, obietta lo spettatore ancora sofferente d'antiquati moralismi. No, replicano: innocente o colpevole, ha bisogno d'uno scudo e tutti vi siamo interessati; la sua quiete psichica è risorsa inestimabile. Era una fantasia primitiva che gli equilibri naturali influenti sulla tribù abbiano l'epicentro nel corpo del re: lui «sereno», il regno fiorisce; ogni disturbo scatena effetti calamitosi. Ergo, l'interesse tutelato dalla l. 7 aprile 2010 prevale sulla miserabile routine giudiziaria.

Gli ascoltatori seri ridono, d'una ilarità malinconica perché corrono tempi tristi quando masnade parlamentari legiferano così. 

 

Franco Cordero 

[professore emerito di Procedura penale all'Università di Roma – La Sapienza]

 

da La Repubblica